(Pubblicata nel 2 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 35 del 3 settembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), e' sostituito dal seguente: "3. Gli interventi sono attuati a favore delle imprese artigiane, sia singole che associate o consorziate, nonche' a favore di imprese richiedenti che ottengono l'iscrizione presso il competente albo provinciale delle imprese artigiane entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di intervento agevolativo. Le imprese beneficiarie devono avere la sede operativa nel territorio della Regione Piemonte.".