(Pubblicata nel 2 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della Regione Piemonte n. 35 del 3 settembre 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 9 maggio  1997,  n.
21  (Norme  per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), e'
sostituito dal seguente:
  "3. Gli interventi sono attuati a favore delle  imprese  artigiane,
sia  singole che associate o consorziate, nonche' a favore di imprese
richiedenti che ottengono  l'iscrizione  presso  il  competente  albo
provinciale  delle  imprese artigiane entro dodici mesi dalla data di
presentazione della domanda di  intervento  agevolativo.  Le  imprese
beneficiarie  devono  avere  la  sede  operativa nel territorio della
Regione Piemonte.".