(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Puglia n. 94
                       dell'8 settembre 1999)
                 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato
           IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto
  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Termine per la denuncia dei pozzi
    1.  Il  termine  disposto  dall'art.  15,  comma  1,  della legge
regionale  5 maggio  1999, n. 18, per la richiesta di concessione dei
pozzi  non  autorizzati  nonche'  per  la denuncia dei pozzi ai sensi
dell'art. 10  del  decreto  legislativo 12 luglio 1993, n. 275, viene
prorogato al 18 gennaio 2000.
    La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente  ai  sensi e per gli
effetti  del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione
e  60  dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Puglia.
      Bari, 6 settembre 1999
                               DISTASO