(Pubblicata  nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 40 del
                           23 agosto 1999)
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
         Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47
    1.  Al  primo  comma  dell'art. 4  della legge regionale 8 luglio
1977,  n.  47 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunte le
parole:  "Nello  stato  di  previsione  dell'entrata o della spesa e'
iscritto, rispettivamente, l'eventuale avanzo o disavanzo finanziario
presunto  al  termine  dell'esercizio  precedente  a  quello  cui  si
riferisce  il bilancio" e al quinto comma del medesimo articolo, dopo
le  parole:  "assegnazioni dello Stato o altri enti" sono aggiunte le
seguenti: "con vincolo di specifiche destinazioni".
    2.  Il  secondo  comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio
1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, e' abrogato.
    3.  L'art.  9  della  legge  regionale  8  luglio  1977, n. 47, e
successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
    "Art. 9 (Assestamento di bilancio). - Entro il giorno 15 del mese
di   luglio   di   ogni   anno  il  governo  della  Regione  presenta
all'assemblea  regionale  siciliana,  che  lo  approva  entro il mese
successivo,  un  disegno  di  legge  per  l'assestamento del bilancio
annuale  di  previsione  sulla scorta delle risultanze del rendiconto
generale  consuntivo  dell'esercizio precedente presentato alla Corte
dei conti".