(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 40 del 23 agosto 1999) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 1. Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunte le parole: "Nello stato di previsione dell'entrata o della spesa e' iscritto, rispettivamente, l'eventuale avanzo o disavanzo finanziario presunto al termine dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio" e al quinto comma del medesimo articolo, dopo le parole: "assegnazioni dello Stato o altri enti" sono aggiunte le seguenti: "con vincolo di specifiche destinazioni". 2. Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, e' abrogato. 3. L'art. 9 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Assestamento di bilancio). - Entro il giorno 15 del mese di luglio di ogni anno il governo della Regione presenta all'assemblea regionale siciliana, che lo approva entro il mese successivo, un disegno di legge per l'assestamento del bilancio annuale di previsione sulla scorta delle risultanze del rendiconto generale consuntivo dell'esercizio precedente presentato alla Corte dei conti".