(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
        della Regione Valle d'Aosta n. 38 del 31 agosto 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
       Composizione e durata del consiglio di amministrazione
    1.  Il  Consiglio  di amministrazione di cui all'art. 1, comma 3,
della  legge  regionale n. 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di
segretari  comunali  della Regione autonoma Valle d'Aosta) di seguito
denominato Consiglio, e' composto:
      a) da  un  dirigente  degli  enti di cui all'art. 1 della legge
regionale  n.  23 ottobre  1995,  n.  45 (Riforma dell'organizzazione
dell'Amministrazione  regionale della Valle d'Aosta e revisione della
disciplina  del  personale),  come modificato dall'art. 1 della legge
regionale n. 12 luglio 1996, n. 17 (Estensione agli enti locali della
Valle  d'Aosta dei principi di cui alla legge regionale n. 23 ottobre
1995, n. 45), designato dal presidente della giunta regionale;
      b) da  due  sindaci  e  da  un presidente di comunita' montana,
designati dal Consiglio permanente degli enti locali, di cui all'art.
60  della  legge  regionale  n. 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle
autonomie in Valle d'Aosta);
      c) da   due  segretari  comunali,  designati  dall'Associazione
regionale dei segretari comunali;
      d) da   un   segretario   di   comunita'   montana,   designato
dall'Associazione regionale dei segretari delle comunita' montane.
    2.  Il  Consiglio  resta  in carica per la stessa durata prevista
dalla legge per il mandato elettivo degli organi degli enti locali. I
componenti  il  Consiglio possono essere nominati per non piu' di due
mandati interi consecutivi. Il Consiglio uscente resta in carica fino
all'insediamento del nuovo Consiglio.
    3.   Ai  componenti  il  Consiglio  puo'  essere  corrisposta  un
indennita',  nella  misura stabilita dalla giunta regionale, d'intesa
con il Consiglio permanente degli enti locali.
    4.  Ai  componenti  il Consiglio, che non risiedono nel comune in
cui  ha  sede il Consiglio, e' corrisposto il rimborso delle spese di
viaggio,  nella  misura  prevista  dalle  vigenti  disposizioni per i
dirigenti regionali.