(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 38 del 31 agosto 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente regolamento: Art. 1. Composizione e durata del consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta) di seguito denominato Consiglio, e' composto: a) da un dirigente degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 12 luglio 1996, n. 17 (Estensione agli enti locali della Valle d'Aosta dei principi di cui alla legge regionale n. 23 ottobre 1995, n. 45), designato dal presidente della giunta regionale; b) da due sindaci e da un presidente di comunita' montana, designati dal Consiglio permanente degli enti locali, di cui all'art. 60 della legge regionale n. 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta); c) da due segretari comunali, designati dall'Associazione regionale dei segretari comunali; d) da un segretario di comunita' montana, designato dall'Associazione regionale dei segretari delle comunita' montane. 2. Il Consiglio resta in carica per la stessa durata prevista dalla legge per il mandato elettivo degli organi degli enti locali. I componenti il Consiglio possono essere nominati per non piu' di due mandati interi consecutivi. Il Consiglio uscente resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio. 3. Ai componenti il Consiglio puo' essere corrisposta un indennita', nella misura stabilita dalla giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. 4. Ai componenti il Consiglio, che non risiedono nel comune in cui ha sede il Consiglio, e' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per i dirigenti regionali.