(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 40 del 10 settembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e principi 1. La presente legge detta norme per il contenimento della spesa a carico del bilancio del consiglio regionale, in materia di previdenza dei consiglieri regionali, e costituisce l'istituto dell'assegno vitalizio, di seguito denominato istituto, in analogia a quanto previsto per i membri della Camera dei Deputati. 2. Ai consiglieri regionali della regione autonoma Valle d'Aosta spetta, oltre al trattamento indennitario di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennita' spettanti ai membri del consiglio e della giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), come modificato dalla presente legge, la corresponsione di un assegno vitalizio secondo criteri stabiliti dalla presente legge e da apposito regolamento di applicazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale. 3. L'istituto, avente una propria forma giuridica autonoma e un proprio bilancio, separato da quello del consiglio regionale, e' amministrato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, e' gestito secondo principi assicurativi ed e' finanziato dalla trattenuta obbligatoria a carico dei consiglieri regionali, di cui all'art. 3 della legge regionale 33/1995, come modificato dalla presente legge, e dal contributo versato dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b). 4. L'istituto provvede all'erogazione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 33/1995, come modificato dalla presente legge, a tutti i consiglieri regionali.