(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                      40 del 10 settembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' e principi
    1.  La presente legge detta norme per il contenimento della spesa
a  carico  del  bilancio  del  consiglio  regionale,  in  materia  di
previdenza   dei  consiglieri  regionali,  e  costituisce  l'istituto
dell'assegno vitalizio, di seguito denominato istituto, in analogia a
quanto previsto per i membri della Camera dei Deputati.
    2.  Ai consiglieri regionali della regione autonoma Valle d'Aosta
spetta, oltre al trattamento indennitario di cui all'art. 1, comma 1,
della  legge  regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennita'
spettanti  ai  membri del consiglio e della giunta e sulla previdenza
dei  consiglieri regionali), come modificato dalla presente legge, la
corresponsione  di  un  assegno  vitalizio  secondo criteri stabiliti
dalla  presente  legge  e  da  apposito  regolamento  di applicazione
dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.
    3.  L'istituto,  avente una propria forma giuridica autonoma e un
proprio  bilancio,  separato  da  quello  del consiglio regionale, e'
amministrato  dall'ufficio  di presidenza del consiglio regionale, e'
gestito   secondo   principi  assicurativi  ed  e'  finanziato  dalla
trattenuta  obbligatoria  a  carico dei consiglieri regionali, di cui
all'art. 3  della  legge  regionale  33/1995,  come  modificato dalla
presente  legge,  e dal contributo versato dal consiglio regionale ai
sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b).
    4.  L'istituto  provvede all'erogazione dell'assegno vitalizio di
cui  all'art. 1,  comma  2,  della  legge  regionale n. 33/1995, come
modificato dalla presente legge, a tutti i consiglieri regionali.