(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 79 del
                         14 settembre 1999)
                       II CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                      II COMMISSANO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
   Modifica dell'art. 1 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19
    1. L'art. 1 e' cosi' sostituito:
    "Art.  1  (Finalita').  -  1.  La  presente  legge  disciplina la
costituzione,  le attribuzioni e l'attivita' delle comunita' montane,
secondo  i  principi  fissati  dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e
dalla  legge  8 giugno 1990, n. 142 e della legge 31 gennaio 1994, n.
97.
    2.   La  Regione  del  Veneto,  in  conformita'  con  le  vigenti
disposizioni  comunitarie  e  nazionali,  promuove  azioni volte alla
salvaguardia   e   alla  valorizzazione  degli  ambiti  territoriali,
economici, sociali e culturali della montagna.".