(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 79 del 14 settembre 1999) II CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato II COMMISSANO DEL GOVERNO Ha apposto il visto II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 1 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 1. L'art. 1 e' cosi' sostituito: "Art. 1 (Finalita'). - 1. La presente legge disciplina la costituzione, le attribuzioni e l'attivita' delle comunita' montane, secondo i principi fissati dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge 31 gennaio 1994, n. 97. 2. La Regione del Veneto, in conformita' con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, promuove azioni volte alla salvaguardia e alla valorizzazione degli ambiti territoriali, economici, sociali e culturali della montagna.".