(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 79 del
                         14 settembre 1999)
                       II CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     II COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
                             Competenza
    1.  L'assistenza  sanitaria  specifica,  preventiva, ortopedica e
protesica,  prevista a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per
causa  di  guerra  e per servizio, dall'art. 57, comma 3, della legge
23 dicembre  1978,  n.  833,  cosi' come richiamato dal vigente Piano
Sanitario  Nazionale,  e'  erogata dall'unita' locale socio sanitaria
(ULSS)  di  residenza  dei  beneficiari  e  posta  a carico del Fondo
sanitario nazionale.