(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 79 del 14 settembre 1999) II CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato II COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Competenza 1. L'assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e protesica, prevista a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio, dall'art. 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, cosi' come richiamato dal vigente Piano Sanitario Nazionale, e' erogata dall'unita' locale socio sanitaria (ULSS) di residenza dei beneficiari e posta a carico del Fondo sanitario nazionale.