(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 130 del 2 novembre 1999) II CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Rinegoziazione tassi interessi 1. Al fine di ridurre l'onere del debito pubblico la giunta regionale e' autorizzata: a) a rinegoziare i tassi di interessi applicati su mutui accesi da terzi sui quali sussiste il concorso pubblico al pagamento degli interessi stessi ai sensi di leggi regionali e statali; b) a porre in essere ogni azione utile per la rinegoziazione dei tassi di interessi applicati su mutui di cui alla lettera a).