(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                      130 del 2 novembre 1999)
                       II CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                   Rinegoziazione tassi interessi
    1.  Al  fine  di  ridurre  l'onere  del debito pubblico la giunta
regionale e' autorizzata:
      a) a rinegoziare i tassi di interessi applicati su mutui accesi
da  terzi  sui quali sussiste il concorso pubblico al pagamento degli
interessi stessi ai sensi di leggi regionali e statali;
      b)  a  porre  in essere ogni azione utile per la rinegoziazione
dei tassi di interessi applicati su mutui di cui alla lettera a).