(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 23 del 20 agosto 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 9, comma 3, della legge regionale 12 settembre 1994, n. 39 va interpretato nel senso che i posti vacanti nella quarta qualifica funzionale, per i profili professionali di cui alla tabella D allegata alla stessa, vanno coperti ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1990, n. 31.