(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 23 del 20
                            agosto 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. L'art. 9, comma 3, della legge regionale 12 settembre 1994, n.
39  va  interpretato  nel  senso  che  i  posti  vacanti nella quarta
qualifica funzionale, per i profili professionali di cui alla tabella
D  allegata alla stessa, vanno coperti ai sensi dell'art. 5, comma 1,
della legge regionale 15 marzo 1990, n. 31.