(Pubblicata  nel  supplemento  ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale
          della Regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1999)
                       II CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione,  in  attuazione dell'art. 45 dello statuto ed in
considerazione del pubblico interesse legato ai valori idrogeologici,
naturalistici,  culturali  e  turistici  delle  grotte  e  delle aree
carsiche  esistenti nel territorio, riconosce l'importanza ambientale
e  l'interesse  scientifico  del  patrimonio carsico e ne promuove la
tutela   e   la   valorizzazione,  favorendo,  altresi,  lo  sviluppo
dell'attivita' speleologica.