(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1999) II CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, in attuazione dell'art. 45 dello statuto ed in considerazione del pubblico interesse legato ai valori idrogeologici, naturalistici, culturali e turistici delle grotte e delle aree carsiche esistenti nel territorio, riconosce l'importanza ambientale e l'interesse scientifico del patrimonio carsico e ne promuove la tutela e la valorizzazione, favorendo, altresi, lo sviluppo dell'attivita' speleologica.