(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1999) II CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 49, le parole: "venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'atto deliberativo di istituzione dell'albo di cui all'art. 3 della presente legge". 2. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/1998 la parola "triennale" e' sostituita con "annuale" e le parole "15 gennaio" sono sostituite dalle parole "31 ottobre". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 1o settembre 1999 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 27 agosto 1999.