(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 48 dell'8 ottobre 1999) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge regionale 1o marzo 1995, n. 19 1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 1o marzo 1995, n. 19, le parole: "le autorizzazioni relative ad attivita' estrattive del marmo e delle altre pietre per uso ornamentale" sono sostituite dalle seguenti: "fatte salve le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni relative ad attivita' estrattive dei materiali lapidei di cui all'art. 39 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al marmo e alle altre pietre per uso ornamentale nonche' alle calcareniti della provincia di Trapani ed al basalto dell'Etna cosi' come individuato dal decreto dell'assessore regionale per l'industria del 16 giugno 1986. 3. Per le attivita' estrattive di cui al comma 1 e' consentito l'affidamento allo stesso soggetto della direzione dei lavori di piu' cave. 4. Ai fini di cui al comma 1 le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 si applicano soltanto ai progetti di cave e torbiere indicati nello stesso decreto e nei relativi allegati. 5. Il termine di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 1o marzo 1995, n. 19, e' riaperto e prorogato per un periodo di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana).