(Pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale  della  Regione Sicilia n. 48
                        dell'8 ottobre 1999)
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
         Modifiche alla legge regionale 1o marzo 1995, n. 19
    1.  All'art.  1, comma 1, della legge regionale 1o marzo 1995, n.
19,  le  parole:  "le autorizzazioni relative ad attivita' estrattive
del  marmo  e delle altre pietre per uso ornamentale" sono sostituite
dalle  seguenti:  "fatte  salve  le  procedure  di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche ed
integrazioni,  le autorizzazioni relative ad attivita' estrattive dei
materiali lapidei di cui all'art. 39 della legge regionale 9 dicembre
1980, n. 127".
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al marmo e alle
altre  pietre  per  uso  ornamentale  nonche'  alle calcareniti della
provincia  di  Trapani ed al basalto dell'Etna cosi' come individuato
dal  decreto  dell'assessore  regionale per l'industria del 16 giugno
1986.
    3.  Per  le  attivita' estrattive di cui al comma 1 e' consentito
l'affidamento allo stesso soggetto della direzione dei lavori di piu'
cave.
    4.  Ai  fini  di cui al comma 1 le procedure previste dal decreto
del  Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 si applicano soltanto
ai  progetti  di  cave e torbiere indicati nello stesso decreto e nei
relativi allegati.
    5.  Il termine di cui all'art.  4, comma 1, della legge regionale
1o marzo  1995,  n.  19,  e'  riaperto  e prorogato per un periodo di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    6. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello
statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana).