(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 41 del 7 settembre 1999) II CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato II PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. P r i n c i p i 1. La provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi costituzionali di tutela delle minoranze linguistiche di cui all'art. 6 della Costituzione e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, della Costituzione e all'art. 2 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, promuove lo sviluppo, la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche etniche, culturali e linguistiche delle minoranze linguistiche locali. 2. La lingua, la cultura, gli usi e i costumi delle minoranze linguistiche locali contribuiscono a costituire il patrimonio irrinunciabile dell'intera comunita' provinciale. 3. La provincia autonoma di Trento, il comprensorio ladino di Fassa e i comuni di cui all'art. 3, determinazione di cui al comma 1 dell'art. 102 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. 3. Le determinazioni territoriali di cui al comma 1 non costituiscono limite per il finanziamento di attivita' idonee alla salvaguardia e alla promozione delle culture, delle lingue, degli usi e costumi delle minoranze linguistiche locali, svolte da singoli o associazioni, anche se aventi, rispettivamente, residenza o sede legale al di fuori delle predette determinazioni territoriali.