(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 41 del 7 settembre 1999)
                      II CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
               II PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                           P r i n c i p i
    1.  La  provincia  autonoma di Trento, in attuazione dei principi
costituzionali di tutela delle minoranze linguistiche di cui all'art.
6  della  Costituzione  e all'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige) e di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3,
secondo comma, della Costituzione e all'art. 2 dello statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, promuove lo sviluppo, la valorizzazione e
la   salvaguardia   delle   caratteristiche   etniche,   culturali  e
linguistiche delle minoranze linguistiche locali.
    2.  La  lingua,  la  cultura, gli usi e i costumi delle minoranze
linguistiche   locali   contribuiscono  a  costituire  il  patrimonio
irrinunciabile dell'intera comunita' provinciale.
    3.  La  provincia  autonoma  di Trento, il comprensorio ladino di
Fassa  e i comuni di cui all'art. 3, determinazione di cui al comma 1
dell'art. 102 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
    3.   Le  determinazioni  territoriali  di  cui  al  comma  1  non
costituiscono  limite  per  il finanziamento di attivita' idonee alla
salvaguardia e alla promozione delle culture, delle lingue, degli usi
e  costumi  delle  minoranze linguistiche locali, svolte da singoli o
associazioni,  anche  se  aventi,  rispettivamente,  residenza o sede
legale al di fuori delle predette determinazioni territoriali.