(Pubblicata del Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 57 del 3 novembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 5 dell'art. 26 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, e' cosi' sostituito: "Nei campeggi e' consentita la presenza di tende, roulottes, tukuls, bungalows e gusci dedicati all'accoglienza turistica in transito, anche installati a cura della gestione o proprie di residenti stagionali. Le unita' costruttive stabilmente ancorate al suolo sono collocate in apposite piazzole, debbono avere una superficie massima non superiore a mq 40 e una altezza massima rispettivamente al colmo di m 3,50 e alla gronda di m 2,30 e non possono occupare un numero di piazzole superiore al trenta per cento di quelle autorizzate. 2. Al punto 1.18 dell'allegato E alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 come modificato al comma 4 dell'art. l2 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, le parole "venti per cento" sono sostituite con le parole "trenta per cento". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 27 ottobre 1999 BRACALENTE