(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 46 del 17 novembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
                           Dati sensibili
    1. La   Regione,   tramite  l'agenzia  regionale  per  l'impiego,
nell'ambito degli adempimenti e per le finalita' previste dall'art. 6
della  legge  regionale  14 gennaio  1998,  n. 1, e' autorizzata allo
svolgimento  delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b),
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dei dati sensibili attinenti a:
      a) opinioni    politiche,   relativamente   all'iscrizione   ed
avviamento  al  lavoro  di  cittadini  extracomunitari  con status di
rifugiati politici;
      b) adesioni a sindacati e organizzazioni a carattere sindacale,
relativamente:
        1) alla composizione dei conflitti di lavoro;
        2) alla programmazione di azioni mirate;
        3) ai contratti di formazione e lavoro;
        4) alle convenzioni per l'assunzione dei dirigenti;
        5) alla ricollocazione dei lavoratori a rischio;
        6) all'inserimento  professionale  di  giovani  ed  attivita'
affini;
        7) alla partecipazione a organismi collegiali;
      c) allo stato di salute, relativamente:
        1) all'iscrizione,   avviamento  al  lavoro  e  tirocinio  di
soggetti affetti da menomazioni invalidanti;
        2) interventi  contributivi  ad  aziende  per  assunzioni  di
invalidi e, in genere, di soggetti portatori di handicap;
        3) tenuta di albi di soggetti con deficit sensoriali;
        4) dichiarazioni  rese  in  ordine  alla  presenza nel nucleo
familiare di soggetti invalidi;
      d) attivita' di servizio sociale.
    2. La  Regione,  nell'ambito degli adempimenti e per le finalita'
previste  dalla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, e' autorizzata
allo svolgimento delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera
b),  della legge n. 675/1996, dei dati sensibili attinenti allo stato
di  salute  delle  persone di cui all'art. 4 della legge regionale n.
7/1992.
    3. I limiti alla comunicazione e diffusione dei dati sensibili di
cui  al  comma  1 sono definiti con il regolamento di cui all'art. 6,
comma  4,  della legge regionale n. 1/1998, in conformita' alla legge
n. 675/1996.