(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  1  al  Bollettino ufficiale della
            Regione Lombardia n. 47 del 22 novembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
               Localizzazione e rapporto di pertinenza
    1. I proprietari di immobili e gli aventi titolo sui medesimi, ai
sensi  dell'art.  4  della  legge  28  gennaio 1977, n. 10 (Norme per
l'edificabilita'  dei suoli), possono realizzare nel sottosuolo degli
stessi  o di aree pertinenziali esterne, nonche' al piano terreno dei
fabbricati,  nuovi  parcheggi,  da  destinarsi a pertinenza di unita'
immobiliari  residenziali e non, posti anche esternamente al lotto di
appartenenza,  senza  limiti di distanza dalle unita' immobiliari cui
e'   legato  da  rapporto  di  pertinenza,  purche'  nell'ambito  del
territorio  comunale  o  in comuni con- termini, ai sensi dell'art. 9
della  legge  24  marzo  1989,  n.  122  (Disposizioni  in materia di
parcheggi,   programma  triennale  per  le  aree  urbane maggiormente
popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla
disciplina  della  circolazione  stradale), come modificato dall'art.
17,  comma 90, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e di provvedimenti di
decisione e di controllo).
    2. Il rapporto di pertinenza e' garantito da un atto unilaterale,
impegnativo  per  se',  per  i  propri  successori  o  aventi causa a
qualsiasi titolo, da trascrivere nei registri immobiliari.