(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 22 novembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Localizzazione e rapporto di pertinenza 1. I proprietari di immobili e gli aventi titolo sui medesimi, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilita' dei suoli), possono realizzare nel sottosuolo degli stessi o di aree pertinenziali esterne, nonche' al piano terreno dei fabbricati, nuovi parcheggi, da destinarsi a pertinenza di unita' immobiliari residenziali e non, posti anche esternamente al lotto di appartenenza, senza limiti di distanza dalle unita' immobiliari cui e' legato da rapporto di pertinenza, purche' nell'ambito del territorio comunale o in comuni con- termini, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale), come modificato dall'art. 17, comma 90, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e di provvedimenti di decisione e di controllo). 2. Il rapporto di pertinenza e' garantito da un atto unilaterale, impegnativo per se', per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo, da trascrivere nei registri immobiliari.