(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 17 novembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), con la presente legge definisce le norme di indirizzo generale per l'insediamento delle attivita' commerciali e i criteri di programmazione urbanistica, al fine della promozione della competitivita' del sistema commerciale piemontese e della razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo della tutela dei consumatori, del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione, nel rispetto dell'art. 41 della Costituzione e dei principi di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato). 2. La Regione assicura l'adozione delle misure piu' idonee al fine della trasparenza, snellimento e semplificazione delle procedure amministrative. La Regione, nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti, persegue i seguenti obiettivi: a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta' di impresa e la libera circolazione delle merci; b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilita' di approvvigionamento, al servizio di prossimita', all'assortimento, alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti; c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonche' l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi; d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita; e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, collinari e montane; f) il recupero e la valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese con la previsione di forme di incentivazione, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali. 3. La Regione, nel rispetto della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modifiche, garantisce altresi' la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali, attraverso la conferenza permanente Regione-autonomie locali istituita ai sensi della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).