(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                 Adige n. 44 del 28 settembre 1999)
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
    Vista  la deliberazione della giunta provinciale del 13 settembre
                           1999, n. 3948.
                   Emana il seguente regolamento:
                               Art. 1.
              Abitazione disponibili per l'assegnazione
    1.  Ai  sensi  dell'art. 101  della legge provinciale 17 dicembre
1998,  n.  13,  in  seguito denominata, "legge", sono disponibili per
l'assegnazione le abitazioni per le quali e' stato ultimato almeno il
rustico dell'edificio.
    2.  In  caso  di  abitazioni  di vecchia costruzione per le quali
devono  essere  effettuati interventi di recupero di cui alle lettere
b),  c)  e  d)  del  comma  1  dell'art. 59  della  legge provinciale
11 agosto   1997,   n.  13,  tali  abitazioni  sono  disponibili  per
l'assegnazione ad avvenuto inizio dei lavori di recupero.