(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 28 settembre 1999) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale del 13 settembre 1999, n. 3948. Emana il seguente regolamento: Art. 1. Abitazione disponibili per l'assegnazione 1. Ai sensi dell'art. 101 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, in seguito denominata, "legge", sono disponibili per l'assegnazione le abitazioni per le quali e' stato ultimato almeno il rustico dell'edificio. 2. In caso di abitazioni di vecchia costruzione per le quali devono essere effettuati interventi di recupero di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 59 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, tali abitazioni sono disponibili per l'assegnazione ad avvenuto inizio dei lavori di recupero.