(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                      52 del 23 novembre 1999)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
 Modificazioni dell'art. 1 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15
    1. Il  comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 4 marzo 1988, n.
15  (Disciplina  delle  attivita' di volo alpino ai fini della tutela
ambientale), e' sostituito dal seguente:
    "1.  Al  fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la
sua  difesa anche dall'inquinamento acustico, e' vietato, nell'ambito
dei  parchi,  delle aree naturali protette e delle oasi di protezione
della  fauna,  ricadenti  nel territorio della Regione autonoma della
Valle d'Aosta, l'atterraggio e il decollo dei veicoli a motore. Negli
stessi ambiti e' vietato, per i velivoli a motore, il sorvolo a quote
inferiori  a m 500 dal suolo. Nelle oasi di protezione della fauna e'
ammessa la deroga, disposta dalla giunta regionale, ai divieti di cui
sopra  previo  assenso della struttura competente in materia di fauna
selvatica.".
    2.  Dopo  il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 15/1988
e' inserito il seguente:
    "5-bis.  Entro il 31 dicembre 2004 devono essere utilizzati dalle
societa'   che  prestano  servizi  di  trasporto  passeggeri  o  cose
elicotteri  di  "tecnologia  silenziosa", a ridotto impatto acustico,
conforme  ai  requisiti  piu'  restrittivi  del  pertinente  capitolo
dell'edizione   in   vigore   dell'Annesso   16/Volume   1  dell'ICAO
(Organizzazione  dell'aviazione  civile  internazionale)  o  di norme
equivalenti.".