(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 52 del 23 novembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni dell'art. 1 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attivita' di volo alpino ai fini della tutela ambientale), e' sostituito dal seguente: "1. Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la sua difesa anche dall'inquinamento acustico, e' vietato, nell'ambito dei parchi, delle aree naturali protette e delle oasi di protezione della fauna, ricadenti nel territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta, l'atterraggio e il decollo dei veicoli a motore. Negli stessi ambiti e' vietato, per i velivoli a motore, il sorvolo a quote inferiori a m 500 dal suolo. Nelle oasi di protezione della fauna e' ammessa la deroga, disposta dalla giunta regionale, ai divieti di cui sopra previo assenso della struttura competente in materia di fauna selvatica.". 2. Dopo il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 15/1988 e' inserito il seguente: "5-bis. Entro il 31 dicembre 2004 devono essere utilizzati dalle societa' che prestano servizi di trasporto passeggeri o cose elicotteri di "tecnologia silenziosa", a ridotto impatto acustico, conforme ai requisiti piu' restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'Annesso 16/Volume 1 dell'ICAO (Organizzazione dell'aviazione civile internazionale) o di norme equivalenti.".