(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                      52 del 23 novembre 1999)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. La Regione, con la presente legge:
      a) regolamenta     le     produzioni     agricole     destinate
all'alimentazione  umana  ottenute  secondo  il  metodo di produzione
biologica;
      b) disciplina  l'attuazione  di  quanto  disposto  dal  decreto
legislativo  17  marzo  1995, n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9
del  regolamento  CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed
agroalimentare  con  metodo  biologico), anche ai fini di tutela e di
informazione dei consumatori;
      c) stabilisce  le norme per la produzione, la preparazione e la
commercializzazione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico;
      d) disciplina la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione e
il controllo dei metodi di produzione biologica.
    2.  La  Regione  promuove  la diffusione del metodo di produzione
biologico allo scopo di:
      a) incentivare le tecniche peculiari dell'agricoltura regionale
tese a valorizzare l'utilizzo dei biotipi autoctoni e l'impiego delle
risorse locali rinnovabili;
      b) salvaguardare    l'ambiente    agricolo    dall'inquinamento
provocato dall'uso dei prodotti chimici di sintesi;
      c) soddisfare  la  domanda  dei  consumatori, che richiedono in
modo  sempre maggiore prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti
con metodi biologici;
      d) tutelare  e valorizzare il patrimonio genetico delle specie,
delle  razze  animali  e  delle  coltivazioni  vegetali tipiche della
Regione.