(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 52 del 23 novembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, con la presente legge: a) regolamenta le produzioni agricole destinate all'alimentazione umana ottenute secondo il metodo di produzione biologica; b) disciplina l'attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico), anche ai fini di tutela e di informazione dei consumatori; c) stabilisce le norme per la produzione, la preparazione e la commercializzazione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico; d) disciplina la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione e il controllo dei metodi di produzione biologica. 2. La Regione promuove la diffusione del metodo di produzione biologico allo scopo di: a) incentivare le tecniche peculiari dell'agricoltura regionale tese a valorizzare l'utilizzo dei biotipi autoctoni e l'impiego delle risorse locali rinnovabili; b) salvaguardare l'ambiente agricolo dall'inquinamento provocato dall'uso dei prodotti chimici di sintesi; c) soddisfare la domanda dei consumatori, che richiedono in modo sempre maggiore prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con metodi biologici; d) tutelare e valorizzare il patrimonio genetico delle specie, delle razze animali e delle coltivazioni vegetali tipiche della Regione.