(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 15 del 16 aprile 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
         Approvazione del Piano territoriale d'area Malpensa
 
  1.  E'  approvato il Piano territoriale d'area Malpensa, costituito
dai seguenti elaborati:
   a) quadro  analitico-conoscitivo  (volume  I)  comprensivo  di  22
tabelle, 11 figure e 20 tavole;
   b)  scenari  di  sviluppo (volume II), comprensivo di 5 tabelle, 6
figure e 3 tavole;
   c) quadro progettuale (volume III), comprensivo di 22 tavole  e  5
tavole allegate;
   d)   allegato   A:  elenco  interventi  di  prioritario  interesse
regionale, composto da:
   1) tabella A1: interventi prioritari di definitiva individuazione;
   2)   tabella   A2:   interventi   prioritari   di   individuazione
preliminare.
  2.   Piano   territoriale  d'area  Malpensa,  in  attuazione  delle
finalita' di programmazione regionale di cui al titolo I della  legge
regionale   31  marzo  1978,  n.  34  (Norme  sulle  procedure  della
programmazione,  sul  bilancio  e   sulla   contabilita   regionale),
costituisce  strumento  di  programmazione    di  coordinamento delle
strategie per  lo  sviluppo  economico-sociale  e  la  valorizzazione
ambientale   del  territorio  lombardo  interessato  all'insediamento
dell'aeroporto intercontinentale Malpensa 2000.
  3. Il territorio  dei  comuni  di  Arsago  Seprio,  Busto  Arsizio,
Cardano al Campo, Casorate Sempione, Castano primo, Ferno, Gallarate,
Golasecca,  Lonate Pozzolo, Nosate, Robecchetto con Induno, Samarate,
Sesto Calende, Somma Lombardo,  Turbigo,  Vergiate,  Vizzola  Ticino,
costituisce   in  via  escluiva  ambito  territoriale  prioritario  e
integrato per lo sviluppo della regione, ai fini dei successivi  atti
regionali  di programmazione e di pianificazione e della attribuzione
delle risorse regionali.
  4. Il Piano territoriale d'area ha efficacia per dieci  anni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente le'gge e dovra' essere
verificato ed eventualmente integrato dopo i  primi  cinque  anni  di
vigenza.
  5.  La  giunta regionale individua, con successivo provvedimento, e
comunque entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  le  forme  e  i criteri attraverso le quali verraro
riservati, nell'ambito territoriale di cui al comma 3,  finanziamenti
e  contributi  a  valere sulle risorse annualmente disponibili per la
realizzazione di opere infrastrutturali, opere di riqualificazione  o
per  l'incentivazione  di  programmi  e  progetti  indicati nel Piano
territoriale  d'area  Malpensa.    In  prima  attuazione,  la  giunta
regionale     individua    le    risorse    finanziarie    necessarie
all'elaborazione, attivazione e realizzazione prioritaria di:
   a) programmi di compensazione ambientale in aree  naturali  ed  in
aree  degradate  ricadenti  nel  territorio del Parco della Valle del
Ticino;
   b)  programmi  di  riqualificazione  diretti  alla  riduzione   di
situazioni  di  particolare  disagio  dei nuclei abitati e dei centri
storici prossimi alla sede aeroportuale.
  6. Le opere di cui all'allegato A  del  Piano  territoriale  d'area
sono  dichiarate  di  preminente  interesse  regionale,  di  pubblica
utilita' e di somma urgenza.