(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 14 marzo 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 1. Dopo l'art. 553 del r.r. 1/2002 e' inserito il seguente: «Art. 553-bis (Avvocatura regionale). - 1. In attesa della adozione di una organica disciplina dell'organizzazione e delle funzioni dell'Avvocatura regionale, e' istituita presso la Direzione regionale "Protezione civile-Attivita' della Presidenza" la struttura organizzativa denominata "Avvocatura regionale". 2. L'Avvocatura regionale rappresenta e difende la Regione dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado, ai collegi arbitrali e agli altri organi giurisdizionali, svolge, altresi', attivita' di consulenza giuridico-legale a favore della Regione e degli enti da essa dipendenti. 3. L'Avvocatura regionale, nell'espletamento delle attivita' di cui al comma 2 e' autonoma. Il Presidente della Regione, quale rappresentante legale dell'ente, conferisce direttamente agli avvocati regionali il mandato a difendere o rappresentare la Regione nelle sedi giurisdizionali.». 2. All'allegato B del r.r. 1/2002 e successive modifiche, nell'ambito del Dipartimento Istituzionale, sono apportate le seguenti modifiche: a) nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale «Organizzazione e personale», al quarto periodo, le parole: «l'attivita' di avvocatura e consulenza giuridico-legale, nonche'» sono soppresse; b) nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale «Protezione civile-Attivita' della Presidenza», dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Assicura, su indirizzo del Presidente della Regione, l'attivita' di avvocatura e di consulenza giuridico-legale; svolge l'attivita' di supporto amministrativo all'Avvocatura regionale.».