(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della 
               Regione Lazio n. 10 del 14 marzo 2009) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
                             Ha adottato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 
 
    1. Dopo l'art. 553 del r.r. 1/2002 e' inserito il seguente: 
      «Art. 553-bis (Avvocatura regionale).  -  1.  In  attesa  della
adozione di  una  organica  disciplina  dell'organizzazione  e  delle
funzioni dell'Avvocatura regionale, e' istituita presso la  Direzione
regionale "Protezione civile-Attivita' della Presidenza" la struttura
organizzativa denominata "Avvocatura regionale". 
      2. L'Avvocatura regionale  rappresenta  e  difende  la  Regione
dinanzi alle  giurisdizioni  di  ogni  ordine  e  grado,  ai  collegi
arbitrali e agli  altri  organi  giurisdizionali,  svolge,  altresi',
attivita' di consulenza giuridico-legale a  favore  della  Regione  e
degli enti da essa dipendenti. 
      3. L'Avvocatura regionale, nell'espletamento delle attivita' di
cui al comma 2  e'  autonoma.  Il  Presidente  della  Regione,  quale
rappresentante  legale  dell'ente,   conferisce   direttamente   agli
avvocati regionali il mandato a difendere o rappresentare la  Regione
nelle sedi giurisdizionali.». 
    2.  All'allegato  B  del  r.r.  1/2002  e  successive  modifiche,
nell'ambito  del  Dipartimento  Istituzionale,  sono   apportate   le
seguenti modifiche: 
      a)  nella  declaratoria  delle   competenze   della   Direzione
regionale «Organizzazione e personale», al quarto periodo, le parole:
«l'attivita' di avvocatura e  consulenza  giuridico-legale,  nonche'»
sono soppresse; 
      b)  nella  declaratoria  delle   competenze   della   Direzione
regionale  «Protezione  civile-Attivita'  della   Presidenza»,   dopo
l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Assicura, su indirizzo del
Presidente della Regione, l'attivita' di avvocatura e  di  consulenza
giuridico-legale;  svolge  l'attivita'  di  supporto   amministrativo
all'Avvocatura regionale.».