(Pubblicata  nel  suppl.  straord. n. 6 al Bollettino ufficiale della
            Regione Calabria n. 105 del 15 dicembre 2001)
                            IL CONSIGLIO
    A seguito di rinvio, ha approvato con la maggioranza assoluta dei
suoi componenti.
                     IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
    Ha  promosso,  davanti alla Corte costituzionale, la questione di
legittimita'  delle  seguenti norme: Art. 18, commi 5 e 6; Art. 22 ed
Art. 25.
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Vista la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.
                              PROMULGA
    La  seguente  legge, con esclusione delle sopra citate, impugnate
disposizioni:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.   La   Regione  Calabria  con  la  presente  legge  disciplina
l'assetto,  la  costituzione  ed il funzionamento dei consorzi per le
aree,  i  nuclei  e  le  zone  di  sviluppo industriale in attuazione
dell'Art.  65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977
e agli effetti di cui all'Art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
dell'Art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 237, dell'Art. 11 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto
1995,  n. 341, nonche' in attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
    2.  I  consorzi  per  le  aree,  i  nuclei  e le zone di sviluppo
industriale  assumono  la  denominazione  unica  di  "consorzi per lo
sviluppo  industriale",  di seguito chiamati "consorzi", dell'area di
competenza  che coincide, di norma, con il territorio della provincia
d'appartenenza.