(Pubblicata nel suppl. straord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 105 del 15 dicembre 2001) IL CONSIGLIO A seguito di rinvio, ha approvato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA Ha promosso, davanti alla Corte costituzionale, la questione di legittimita' delle seguenti norme: Art. 18, commi 5 e 6; Art. 22 ed Art. 25. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. PROMULGA La seguente legge, con esclusione delle sopra citate, impugnate disposizioni: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Calabria con la presente legge disciplina l'assetto, la costituzione ed il funzionamento dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale in attuazione dell'Art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e agli effetti di cui all'Art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dell'Art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, dell'Art. 11 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. I consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale assumono la denominazione unica di "consorzi per lo sviluppo industriale", di seguito chiamati "consorzi", dell'area di competenza che coincide, di norma, con il territorio della provincia d'appartenenza.