(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 12 dicembre 2012) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante «Disciplina organica del turismo» ed in particolare l'art. 159, comma 1, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi, ai Collegi di cui agli articoli 122 (guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina), 127 (guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica) e 132 (Maestri di sci) della legge medesima, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione e per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni, di cui all'art. 138, comma 1, lettere a) e d); Dato ato che il menzionato art. 159, comma 3, della legge regionale n. 2/2002 prevede che i contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalita' previste dal regolamento regionale di cui all'art. 153 della legge medesima, in misura non superiore al 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile; Visto il proprio decreto 21 agosto 2002, n. 0253/Pres., con il quale e' stato emanato, in attuazione della citata legge regionale n. 2/2002, il «Regolamento concernente l'individuazione degli ambiti di intervento e delle priorita', nonche' dei criteri e delle modalita' per la concessione di incentivi nel settore turistico ai sensi del Titolo X, Capi I, II, IV e V della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2»; Considerato che il regolamento regionale di cui all'art. 153 della menzionata legge regionale n. 2/2002 e' emanato su parere conforme della competente Commissione consiliare, che deve pertanto essere acquisito prima dell'approvazione definitiva da parte della Giunta regionale; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1941 del 9 novembre 2012 con cui e' stato adottato in via preliminare il regolamento avente ad oggetto «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n. 253 (Regolamento concernente l'individuazione degli ambiti di intervento e delle priorita', nonche' dei criteri e delle modalita' per la concessione di incentivi nel settore turistico ai sensi del Titolo X, Capi I, II, IV e V della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2)», al fine di aggiornare l'ammontare massimo delle spese ammissibili previsto per i compensi ad istruttori ed altri docenti, per i compensi per coordinamento e direzione nonche' per le spese di vitto e alloggio di istruttori e altri docenti, sostenuti per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale di cui all'art. 159 della legge regionale n. 2/2002, come attualmente previsti, in quanto gli stessi non risultano piu' in linea con le tariffe attualmente vigenti in materia, essendo stati fissati nell'anno 2002; Vista la nota prot. n. 5736/P di data 19 novembre 2012 con cui il Consiglio regionale ha comunicato che la II Commissione permanente nella seduta di data 19 novembre 2012 ha espresso parere favorevole sul regolamento di cui trattasi; Ravisata quindi, la necessita' di apportare le modifiche di cui sopra, al Regolamento emanato con proprio decreto n. 0253/Pres./2002; Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n. 253 (Regolamento concernente l'individuazione degli ambiti di intervento e delle priorita', nonche' dei criteri e delle modalita' per la concessione di incentivi nel settore turistico ai sensi del Titolo X, Capi I, II, IV e V della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2)»; Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento sulla base delle citate disposizioni normative; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2038 del 21 novembre 2012; Decreta: 1. E' emanato, per quanto espresso in premessa, il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n. 253 (Regolamento concernente l'individuazione degli ambiti di intervento e delle priorita', nonche' dei criteri e delle modalita' per la concessione di incentivi nel settore turistico ai sensi del Titolo X, Capi I, II, IV e V della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO