(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 12 dicembre 2012) IL PRESIDENTE Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 con cui lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo; Vista la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, con la quale, nell'ambito delle nuove competenze assunte, la Regione ha fra l'altro disciplinato in maniera organica la gestione del demanio idrico sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, individuando in dettaglio le funzioni trasferite, tra le quali rientrano quelle relative al rilascio delle concessioni per le derivazioni di acque pubbliche; Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, concernente la disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale, con esclusione delle concessioni di derivazione d'acqua e di estrazione di materiale litoide come espressamente previsto dall'art. 1 comma 3 della legge regionale medesima; Visto in particolare l'art. 14, comma 1 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, che prevede che con apposito decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali, a decorrere dal 1° gennaio 2011 sono adottati i canoni relativi alle concessioni e alle autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale, ad esclusione di quelli relativi all'estrazione del materiale litoide e delle derivazioni d'acqua di cui all'art. 1 comma 3 della citata legge regionale; Visto il comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 16/2002 il quale dispone che l'Amministrazione regionale con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, determina con cadenza biennale i canoni da applicare relativamente alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche; Visto il proprio decreto 16 dicembre 2010, n. 0283/Pres., con il quale e' stato emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con D.P.Reg. n. 113/2005», relativo alla revisione del Tariffario Generale dei canoni riguardanti l'estrazione del materiale litoide e le derivazioni d'acqua indicate nell'art. 1 per il biennio 2011-2012, ed allegato al provvedimento medesimo quale parte integrante e sostanziale; Considerato che nel citato proprio decreto 29 aprile 2005, n. 0113/Pres., cosi' come modificato dal proprio decreto 16 dicembre 2010, n. 0283/Pres., non e' stata prevista la fattispecie dell'uso riguardante la riqualificazione di energia indicata, tra l'altro, all'art. 6 comma 2 lettera g) del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni; Ritenuto quindi necessario provvedere ad introdurre nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia anche l'uso per la riqualificazione di energia e, contestualmente determinarne il canone di concessione, atteso che il riuso dell'acqua gia' utilizzata a scopo idroelettrico costituisce in ogni caso una sottrazione della risorsa ad ulteriori possibili utilizzi, anche da parte di utenti diversi; Precisato che nella riqualificazione di energia l'uso dell'acqua, sostanzialmente a ciclo chiuso mediante il ripompaggio dell'acqua gia' utilizzata a scopo idroelettrico, e' finalizzato ad incrementare l'energia potenziale della stessa con l'obiettivo di renderla idonea all'ulteriore produzione di energia elettrica nelle cosiddette ore piene; Ritenuto che il canone relativo a tale uso debba fare riferimento, in analogia con il canone ad uso idroelettrico, alla potenza nominale determinata in relazione alla produzione ricavabile tramite pompaggio; Ritenuto altresi' che nella determinazione del canone si debba tener conto dei costi relativi al ripompaggio dell'acqua e della remunerativita' derivabile dalla produzione di energia nelle cosiddette ore piene; Rilevato che tale remunerativita' e' sostanzialmente dipendente dall'andamento del mercato dell'energia e che l'utile ricavabile dalla cessione dell'energia medesima e' strettamente connesso al differenziale tra il costo dell'energia utilizzata per il pompaggio nelle cosiddette ore vuote ed il ricavo derivante dalla cessione dell'energia nelle ore piene; Rilevato che tale differenziale ha avuto nel corso del periodo gennaio 2011 - aprile 2012 delle variazioni comprese tra il 20% ed il 40% del prezzo di cessione dell'energia; Ritenuto di emanare il «Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con D.P.Reg. 29 aprile 2005, n. 113/Pres.», riguardante l'introduzione all'art. 1 dell'uso denominato «riqualificazione di energia» e la fissazione nell'allegato A) del Regolamento medesimo del canone di concessione di euro Euro 4,48 (quattro/48) per ogni kW di potenza nominale derivante dal riutilizzo dell'acqua; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2012 n. 1996, con la quale e' stato approvato il «Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con D.P.Reg. 29 aprile 2005, n. 113/Pres.»; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con D.P.Reg. 29 aprile 2005, n. 113/Pres.», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia. TONDO