(Pubblicato nel Bollettino  ufficiale  della  Regione  Friuli-Venezia
                 Giulia n. 50 del 12 dicembre 2012) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001,  n.  265  con  cui  lo
Stato ha trasferito alla  Regione  i  beni  appartenenti  al  demanio
idrico e le funzioni in materia di risorse idriche e  di  difesa  del
suolo; 
  Vista la legge regionale 3  luglio  2002,  n.  16,  con  la  quale,
nell'ambito delle nuove competenze assunte, la Regione ha fra l'altro
disciplinato in maniera organica la gestione del demanio  idrico  sia
dal  punto  di  vista  tecnico  che  organizzativo,  individuando  in
dettaglio le funzioni  trasferite,  tra  le  quali  rientrano  quelle
relative al rilascio delle concessioni per le  derivazioni  di  acque
pubbliche; 
  Vista la legge regionale 15 ottobre 2009,  n.  17,  concernente  la
disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di
demanio  idrico  regionale,  con  esclusione  delle  concessioni   di
derivazione  d'acqua  e  di  estrazione  di  materiale  litoide  come
espressamente previsto dall'art. 1  comma  3  della  legge  regionale
medesima; 
  Visto in particolare l'art. 14, comma 1 della  legge  regionale  15
ottobre 2009, n.  17,  che  prevede  che  con  apposito  decreto  del
Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale
su proposta dell'Assessore  regionale  alla  programmazione,  risorse
economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali, a  decorrere
dal 1° gennaio 2011 sono adottati i canoni relativi alle  concessioni
e alle autorizzazioni  di  beni  del  demanio  idrico  regionale,  ad
esclusione di quelli relativi all'estrazione del materiale litoide  e
delle derivazioni d'acqua di cui all'art.  1  comma  3  della  citata
legge regionale; 
  Visto il comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n.  16/2002  il
quale  dispone  che  l'Amministrazione  regionale  con  decreto   del
Presidente  della  Regione,   previa   deliberazione   della   Giunta
regionale, su  proposta  dell'Assessore  regionale  all'ambiente,  di
concerto  con  l'Assessore  regionale  alle  finanze,  determina  con
cadenza biennale i canoni da applicare relativamente alle concessioni
demaniali  ed  alle  utilizzazioni,  comunque  denominate,  di   beni
demaniali e di acque pubbliche; 
  Visto il proprio decreto 16 dicembre 2010, n.  0283/Pres.,  con  il
quale  e'  stato  emanato  il  «Regolamento  recante   modifiche   al
regolamento per  la  determinazione  dei  canoni  da  applicare  alle
concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate,  di
beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art.
57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16,  emanato  con
D.P.Reg.  n.  113/2005»,  relativo  alla  revisione  del   Tariffario
Generale dei canoni riguardanti l'estrazione del materiale litoide  e
le derivazioni d'acqua indicate nell'art. 1 per il biennio 2011-2012,
ed allegato  al  provvedimento  medesimo  quale  parte  integrante  e
sostanziale; 
  Considerato che nel citato  proprio  decreto  29  aprile  2005,  n.
0113/Pres., cosi' come modificato dal  proprio  decreto  16  dicembre
2010, n. 0283/Pres., non e' stata prevista  la  fattispecie  dell'uso
riguardante la riqualificazione di  energia  indicata,  tra  l'altro,
all'art. 6 comma 2 lettera g) del regio decreto 11 dicembre 1933,  n.
1775, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Ritenuto quindi necessario provvedere ad introdurre nel  territorio
della Regione autonoma Friuli  Venezia  Giulia  anche  l'uso  per  la
riqualificazione di energia e, contestualmente determinarne il canone
di concessione, atteso che il  riuso  dell'acqua  gia'  utilizzata  a
scopo idroelettrico costituisce in ogni caso  una  sottrazione  della
risorsa ad ulteriori possibili utilizzi, anche  da  parte  di  utenti
diversi; 
  Precisato che nella riqualificazione di energia  l'uso  dell'acqua,
sostanzialmente a ciclo chiuso  mediante  il  ripompaggio  dell'acqua
gia' utilizzata a scopo idroelettrico, e' finalizzato ad incrementare
l'energia potenziale della stessa con l'obiettivo di renderla  idonea
all'ulteriore produzione di energia elettrica  nelle  cosiddette  ore
piene; 
  Ritenuto che il canone relativo a tale uso debba fare  riferimento,
in analogia con il canone ad uso idroelettrico, alla potenza nominale
determinata  in  relazione   alla   produzione   ricavabile   tramite
pompaggio; 
  Ritenuto altresi' che nella  determinazione  del  canone  si  debba
tener conto dei costi relativi  al  ripompaggio  dell'acqua  e  della
remunerativita'  derivabile  dalla  produzione   di   energia   nelle
cosiddette ore piene; 
  Rilevato che tale  remunerativita'  e'  sostanzialmente  dipendente
dall'andamento del mercato  dell'energia  e  che  l'utile  ricavabile
dalla cessione dell'energia  medesima  e'  strettamente  connesso  al
differenziale tra il costo dell'energia utilizzata per  il  pompaggio
nelle cosiddette ore vuote ed  il  ricavo  derivante  dalla  cessione
dell'energia nelle ore piene; 
  Rilevato che tale differenziale ha  avuto  nel  corso  del  periodo
gennaio 2011 - aprile 2012 delle variazioni comprese tra il 20% ed il
40% del prezzo di cessione dell'energia; 
  Ritenuto  di  emanare  il   «Regolamento   recante   modifiche   al
regolamento per  la  determinazione  dei  canoni  da  applicare  alle
concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate,  di
beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art.
57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16,  emanato  con
D.P.Reg. 29 aprile 2005, n.  113/Pres.»,  riguardante  l'introduzione
all'art. 1 dell'uso denominato «riqualificazione  di  energia»  e  la
fissazione nell'allegato A) del Regolamento medesimo  del  canone  di
concessione di euro Euro 4,48 (quattro/48) per  ogni  kW  di  potenza
nominale derivante dal riutilizzo dell'acqua; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 novembre  2012  n.
1996, con  la  quale  e'  stato  approvato  il  «Regolamento  recante
modifiche  al  regolamento  per  la  determinazione  dei  canoni   da
applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni,  comunque
denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione,  ai
sensi dell'art. 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio  2002,  n.
16, emanato con D.P.Reg. 29 aprile 2005, n. 113/Pres.»; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento  per
la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni  demaniali
ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni  demaniali  e  di
acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma  1  della
legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con D.P.Reg. 29  aprile
2005, n. 113/Pres.», allegato al presente provvedimento  quale  parte
integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione Friuli Venezia Giulia. 
 
                                TONDO