(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
     della Regione Abruzzo n. 92 speciale del 21 dicembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1.  La  Regione  Abruzzo,  nel  rispetto   del   titolo   V   della
Costituzione, dello statuto regionale ed in  attuazione  della  legge
regionale 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni  sulla  partecipazione
della Regione Abruzzo ai processi  normativi  dell'Unione  europea  e
sulle procedure di esecuzione  degli  obblighi  Comunitari),  con  la
presente legge dispone l'attuazione dei seguenti atti europei: 
  a) direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del
5 luglio 2006, riguardante  l'attuazione  del  principio  delle  pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e di impiego (rifusione); 
  b) direttiva 2008/62/CE della  commissione,  del  20  giugno  2008,
recante deroghe per  l'ammissione  di  ecotipi  e  varieta'  agricole
naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate
di erosione genetica, nonche' per la commercializzazione di sementi e
di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varieta'; 
  c) direttiva 2009/145/CE della commissione, del 26  novembre  2009,
che prevede talune deroghe per l'ammissione  di  ecotipi  e  varieta'
vegetali  tradizionalmente  coltivati  in  particolari  localita'   e
regioni e minacciati  dall'erosione  genetica,  nonche'  di  varieta'
vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini
commerciali  ma  sviluppate  per  la   coltivazione   in   condizioni
particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e
varieta'; 
  d) direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del  Consiglio
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  relative
ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del
Consiglio concernente i dispositivi medici, e  la  direttiva  98/8/CE
relativa all'immissione sul mercato di biocidi; 
  e) direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre  2008,  che
stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli; 
  f) direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre  2008,  che
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; 
  g) direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sull'utilizzazione  e  la  commercializzazione  delle
acque minerali naturali; 
  h) la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 31 marzo 2004, sulla  definizione  di  norme  di  qualita'  e  di
sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento,  il  controllo,  la
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e  la  distribuzione  di
tessuti e cellule umani; 
  i) direttiva 2006/17/CE della commissione,  dell'8  febbraio  2006,
che attua la  direttiva  2004/23/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni  tecniche  per
la donazione,  l'approvvigionamento  e  il  controllo  di  tessuti  e
cellule umani; 
  l) direttiva 2006/86/CE della commissione, del 24 ottobre 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita',  la
notifica  di  reazioni  ed  eventi  avversi   gravi   e   determinate
prescrizioni  tecniche  per   la   codifica,   la   lavorazione,   la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e  cellule
umani; 
  m) direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali
per uso umano; 
  n) direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del
27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza  per
la raccolta, il controllo, la conservazione e  la  distribuzione  del
sangue umano e dei  suoi  componenti  e  che  modifica  la  direttiva
2001/83/CE; 
  o) direttiva 2003/63/CE della commissione, del 25 giugno 2003,  che
modifica  la  direttiva  2001/83/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio recante un codice comunitario relativo  ai  medicinali  per
uso umano; 
  p) direttiva 2003/94/CE della commissione, dell'8 ottobre 2003, che
stabilisce i principi e le linee direttrici  delle  buone  prassi  di
fabbricazione relative ai medicinali per uso umano  e  ai  medicinali
per uso umano in fase di sperimentazione; 
  q) direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15  dicembre   2010,   che   modifica,   per   quanto   concerne   la
farmacovigilanza,  la  direttiva   2001/83/CE   recante   un   codice
comunitario relativo ai medicinali per uso umano; 
  r) direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno. 
  2. La presente legge contiene  disposizioni  per  l'attuazione  del
regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare
l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE
del Consiglio, e del regolamento (CE)  1857/2006  della  commissione,
del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli  87  e
88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle  piccole  e  medie
imprese attive  nella  produzione  di  prodotti  agricoli  e  recante
modifica del regolamento (CE) n. 70/2001. 
  3.  La  presente   legge   contiene,   inoltre   disposizioni   per
l'attuazione dei seguenti atti europei: 
  a) comunicazione della commissione  sull'applicazione  delle  norme
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato  alla  compensazione
concessa  per  la  prestazione  di  servizi  di  interesse  economico
generale (2012/C 8/02); 
  b) decisione della commissione, del 20 dicembre  2011,  riguardante
l'applicazione delle disposizioni dell'art.  106,  paragrafo  2,  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  di  Stato
sotto forma di compensazione degli  obblighi  di  servizio  pubblico,
concessi a determinate imprese incaricate della gestione  di  servizi
di interesse economico generale (2012/21/UE); 
  c)  comunicazione   della   commissione   recante   la   disciplina
dell'Unione europea relativa agli  aiuti  di  Stato  sotto  forma  di
compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/03); 
  d) regolamento (UE) n. 360/2012 della commissione,  del  25  aprile
2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore
(«de  minimis»)  concessi  ad  imprese  che  forniscono  servizi   di
interesse economico generale.