(Pubblicata  il  21  dicembre  2012 nel  Bollettino  ufficiale  della
           Regione Emilia-Romagna - parte prima - n. 291) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. La Regione, con la presente legge e con  provvedimenti  ad  essa
collegati e successivi, anche  di  natura  non  legislativa,  adotta,
d'intesa con le Province, i Comuni e le loro forme associative e, ove
necessario, sulla base di  accordi  con  le  amministrazioni  statali
interessate, misure per assicurare  l'adeguamento  dell'articolazione
delle funzioni amministrative sul territorio regionale ai principi di
sussidiarieta', differenziazione  ed  adeguatezza,  alla  luce  delle
disposizioni di riordino  territoriale  e  funzionale  contenute  nel
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138  (Ulteriori  misure  urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per  lo  sviluppo),  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  dal
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni  urgenti  per  la
crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento  dei   conti   pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. 
  2. Sono oggetto specifico della presente legge: 
    a) la definizione dei principi e criteri relativi all'allocazione
delle  funzioni  amministrative  in  atto  esercitate   dal   sistema
regionale e locale con l'obiettivo di riservare in capo alla  Regione
le   sole   funzioni   di   carattere   unitario,    di    concorrere
all'individuazione delle funzioni  metropolitane,  di  rafforzare  le
funzioni di area vasta del livello  intermedio  e  di  sviluppare  le
funzioni associative intercomunali; 
    b) la  definizione  del  procedimento  volto  ad  assicurare,  in
raccordo con il processo di istituzione della Citta' metropolitana di
Bologna, l'ottimale esercizio, delle funzioni fondamentali attribuite
alle province ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito dalla legge n.  135  del  2012,  nonche'  delle  ulteriori
funzioni amministrative che la  Regione  intenda  loro  conservare  o
conferire; 
    c) la disciplina delle modalita'  di  esercizio  associato  delle
funzioni  dei  Comuni,  con  particolare  riferimento  alle  funzioni
fondamentali  per  le  quali  si   prevede   l'esercizio   in   forma
obbligatoriamente associata, nonche' delle ulteriori funzioni ad essi
conferite dalla legge regionale; 
    d) l'adeguamento al nuovo assetto delle  funzioni  amministrative
delineato dalla presente legge delle forme associative  intercomunali
esistenti, con particolare riferimento alle Unioni di Comuni  e  alle
Comunita' montane.