(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  regione  Abruzzo  n.  94
                   speciale del 28 dicembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                    Modifiche alla l.r. 146/1996 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 22 e alla lettera b) del comma 1  dell'art.
24 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 (Norme  in  materia
di programmazione, contabilita', gestione e controllo  delle  Aziende
del  Servizio  sanitario  regionale,  in   attuazione   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  cosi'  come  modificato  dal
decreto  legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517),  le  parole  «dei
revisori» sono sostituite dalla seguente: «sindacale». 
  2. L'art. 27 della l. r. 24 dicembre 1996, n.  146,  e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 27 (Il Collegio sindacale). - 1.  Il  Collegio  sindacale  di
ciascuna Azienda Unita' Sanitaria Locale e' composto da  tre  membri,
uno  dei  quali  designato   dalla   Regione   e   gli   altri   due,
rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze e  dalla
Conferenza  dei  Sindaci  dei   Comuni   appartenenti   all'area   di
riferimento  territoriale  dell'Azienda  sanitaria.  Le  funzioni  di
Presidente del Collegio sono  svolte  da  uno  dei  suoi  componenti,
eletto nel corso della prima seduta del Collegio  medesimo.  Tutti  i
componenti sono scelti tra i soggetti di cui al  comma  3,  dell'art.
3-ter, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421). 
  2. Il Collegio sindacale dura in carica tre anni e ha le competenze
di cui all'art. 3 ter del d.lgs. 502/1992  e  quelle  previste  dalla
presente legge. In particolare, il Collegio: 
    a) vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili; 
    b) accerta, almeno ogni trimestre,  la  consistenza  di  cassa  e
verifica  la  regolarita'  delle  operazioni  dei  servizi  di  cassa
interna; 
    c)  attesta  la  rispondenza  del  bilancio  di  esercizio   alle
risultanze delle scritture contabili; 
    d)  attesta  la  corretta  applicazione  dei  principi  contabili
stabiliti dalla presente legge e dei principi contabili  di  generale
accettazione; 
    e) svolge le attivita' connesse al  controllo  periodico  e  alla
revisione del budget di cui all'art. 15. 
  3. Per le specifiche esigenze  connesse  con  l'espletamento  delle
funzioni di cui ai commi 1 e 2, i revisori  componenti  il  Collegio,
anche individualmente, hanno  diritto  di  accesso  agli  atti  e  ai
documenti dell'Azienda. 
  4. Il Collegio sindacale, qualora ravvisi gravi  irregolarita'  che
possano compromettere il buon andamento dell'amministrazione  e  ogni
qualvolta ne ravvisi  l'opportunita',  predispone  una  relazione  da
inviare alla Giunta regionale e al Direttore  generale,  nella  quale
evidenzia  possibili  iniziative  volte  a  superare  le  disfunzioni
rilevate. 
  5. Nell'esercizio delle funzioni ad esso  attribuite,  il  Collegio
sindacale utilizza i metodi e  gli  strumenti  comunemente  accettati
dalla prassi professionale; in tema di responsabilita', si  applicano
le disposizioni previste per gli iscritti nel registro  dei  revisori
contabili. Qualora per l'attivita' di verifica il Collegio  sindacale
utilizzi indagini campionarie, adotta idonei criteri di campionamento
al fine  di  assicurare  significativita'  alle  analisi  compiute  e
comunque garantire la rotazione delle poste campionate.». 
  3. I Collegi sindacali aziendali  assumono  la  nuova  composizione
scaturente dalla sostituzione dell'art. 27  della  l.r.  n.  146/1996
disposta dal  comma  2  a  decorrere  dal  primo  rinnovo  successivo
all'entrata in vigore della presente legge.