(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo n. 94 speciale del 28 dicembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla l.r. 146/1996 1. Al comma 1 dell'art. 22 e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 (Norme in materia di programmazione, contabilita', gestione e controllo delle Aziende del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), le parole «dei revisori» sono sostituite dalla seguente: «sindacale». 2. L'art. 27 della l. r. 24 dicembre 1996, n. 146, e' sostituito dal seguente: «Art. 27 (Il Collegio sindacale). - 1. Il Collegio sindacale di ciascuna Azienda Unita' Sanitaria Locale e' composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Regione e gli altri due, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'area di riferimento territoriale dell'Azienda sanitaria. Le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte da uno dei suoi componenti, eletto nel corso della prima seduta del Collegio medesimo. Tutti i componenti sono scelti tra i soggetti di cui al comma 3, dell'art. 3-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). 2. Il Collegio sindacale dura in carica tre anni e ha le competenze di cui all'art. 3 ter del d.lgs. 502/1992 e quelle previste dalla presente legge. In particolare, il Collegio: a) vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili; b) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e verifica la regolarita' delle operazioni dei servizi di cassa interna; c) attesta la rispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili; d) attesta la corretta applicazione dei principi contabili stabiliti dalla presente legge e dei principi contabili di generale accettazione; e) svolge le attivita' connesse al controllo periodico e alla revisione del budget di cui all'art. 15. 3. Per le specifiche esigenze connesse con l'espletamento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, i revisori componenti il Collegio, anche individualmente, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Azienda. 4. Il Collegio sindacale, qualora ravvisi gravi irregolarita' che possano compromettere il buon andamento dell'amministrazione e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunita', predispone una relazione da inviare alla Giunta regionale e al Direttore generale, nella quale evidenzia possibili iniziative volte a superare le disfunzioni rilevate. 5. Nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, il Collegio sindacale utilizza i metodi e gli strumenti comunemente accettati dalla prassi professionale; in tema di responsabilita', si applicano le disposizioni previste per gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Qualora per l'attivita' di verifica il Collegio sindacale utilizzi indagini campionarie, adotta idonei criteri di campionamento al fine di assicurare significativita' alle analisi compiute e comunque garantire la rotazione delle poste campionate.». 3. I Collegi sindacali aziendali assumono la nuova composizione scaturente dalla sostituzione dell'art. 27 della l.r. n. 146/1996 disposta dal comma 2 a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge.