(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 18 del 7 novembre 2012) Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Orari e giornate di apertura obbligatori 1. Le farmacie urbane debbono garantire un orario settimanale complessivamente non inferiore alle quaranta ore suddiviso su almeno cinque giornate. 2. Le farmacie urbane sono, altresi', tenute a garantire il servizio per almeno duecentotrenta giornate in un anno. 3. Le farmacie rurali debbono garantire un orario settimanale complessivamente non inferiore alle trentasei ore. 4. Le farmacie rurali sono, altresi', tenute a garantire il servizio per almeno duecentodieci giornate in un anno.