(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
    della Regione Liguria - Parte I - n. 18 del 7 novembre 2012) 
 
  Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
              Orari e giornate di apertura obbligatori 
 
  1. Le farmacie  urbane  debbono  garantire  un  orario  settimanale
complessivamente non inferiore alle quaranta ore suddiviso su  almeno
cinque giornate. 
  2. Le  farmacie  urbane  sono,  altresi',  tenute  a  garantire  il
servizio per almeno duecentotrenta giornate in un anno. 
  3. Le farmacie  rurali  debbono  garantire  un  orario  settimanale
complessivamente non inferiore alle trentasei ore. 
  4. Le  farmacie  rurali  sono,  altresi',  tenute  a  garantire  il
servizio per almeno duecentodieci giornate in un anno.