(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria Parte I, n. 18 del 7 novembre 2012) Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Obblighi degli utenti 1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di valido e idoneo titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta ai soggetti indicati nell'articolo 9, anche dopo la discesa e in corrispondenza della fermata/capolinea dei mezzi pubblici o all'interno dei locali aziendali nel caso di impianti speciali, metropolitani o ferroviari. 2. Si intendono titoli di viaggio i biglietti, gli abbonamenti, le tessere personali elettroniche ed ogni altro mezzo, cartaceo o elettronico, che attesti l'avvenuto pagamento della corsa sul servizio di trasporto pubblico locale.