(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria 
                 Parte I, n. 18 del 7 novembre 2012) 
 
Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
                        Obblighi degli utenti 
 
  1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono  tenuti
a munirsi di valido e idoneo titolo di viaggio, a conservarlo per  la
durata del percorso e ad esibirlo su richiesta ai  soggetti  indicati
nell'articolo 9, anche dopo la  discesa  e  in  corrispondenza  della
fermata/capolinea  dei  mezzi  pubblici  o  all'interno  dei   locali
aziendali nel caso di impianti speciali, metropolitani o ferroviari. 
  2. Si intendono titoli di viaggio i biglietti, gli abbonamenti,  le
tessere personali  elettroniche  ed  ogni  altro  mezzo,  cartaceo  o
elettronico,  che  attesti  l'avvenuto  pagamento  della  corsa   sul
servizio di trasporto pubblico locale.