(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria 
                 Parte I del 14 novembre 2012 n. 19) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale 3 dicembre  2007,  n.
  38   (Organizzazione   dell'intervento   regionale   nel    settore
  abitativo). 
  1. L'art.  26  della  legge  regioonale  n.  38/2007  e  successive
modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 26. 
            Fabbisogno di edilizia residenziale primaria 
 
  1. I comuni definiscono  il  fabbisogno  di  edilizia  residenziale
primaria individuando le  quote  di  ERS,  articolate  nelle  diverse
tipologie  e  di  edilizia   abitativa   in   proprieta'   a   prezzi
convenzionati ed in particolare: 
    a) determinano il proprio fabbisogno di ERP sulla base del numero
delle domande  di  ERP  e  di  sostegno  all'affitto  inserite  nelle
relative graduatorie, valutando l'incidenza delle caratteristiche dei
nuclei  familiari  e  le   caratteristiche   socio-economiche   della
popolazione con riferimento in particolare al disagio abitativo; 
    b) possono, al fine  di  porre  le  condizioni  urbanistiche  per
consentire il soddisfacimento del fabbisogno di cui alla lettera a) e
definire la politica residenziale di ERS, in sede di  formazione  dei
Piani urbanistici comunali (PUC) o di predisposizione di variante  di
approvazione regionale, stabilire la  quota  percentuale  a  cui  gli
interventi urbanistico edilizi comportanti insediamenti  di  edilizia
residenziale sono tenuti a contribuire per il fabbisogno  determinato
attraverso le necessarie e specifiche previsioni in termini normativi
e localizzativi da adottare con apposita deliberazione del  Consiglio
comunale. 
  2. La modifica al vigente strumento urbanistico comunale di cui  al
comma 1, lettera b), e' soggetta alla seguente procedura: 
    a)  adozione  della  variante  con  deliberazione  consiliare   e
pubblicazione della stessa e dei relativi elaborati tecnici  mediante
deposito per trenta giorni consecutivi a libera visione del  pubblico
sia presso la segreteria  comunale,  sia  nel  sito  informatico  del
Comune, previo avviso da pubblicare in un  giornale  quotidiano,  nel
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Liguria,  nonche'   nel   sito
informatico comunale; 
    b) ricevimento, fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo
di deposito, di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse; 
    c) adozione di deliberazione consiliare di  controdeduzione  alle
osservazioni pervenute, senza necessita' di dar luogo  ad  una  nuova
pubblicazione nel caso in cui le osservazioni accolte non  riguardino
la  localizzazione  di  nuove  aree  non  oggetto  della   precedente
deliberazione di adozione; 
    d) approvazione da parte della Regione nel termine perentorio  di
centottanta giorni dal ricevimento degli atti da  parte  del  Comune,
decorso il quale la modifica al  vigente  Piano  regolatore  generale
(PRG) o PUC si intende approvata. 
  3. I comuni  in  sede  di  formazione  del  PUC  o  della  variante
urbanistica di cui al comma 2 possono prevedere anche premialita'  di
edificabilita'  residenziale  ai   fini   di   ottenere   nell'intero
territorio comunale una maggiore dotazione di alloggi ERP  necessaria
a soddisfare  totalmente  o  parzialmente  il  proprio  fabbisogno  e
favorire la fattibilita' dei relativi interventi. 
  4. I comuni nell'ipotesi in cui esercitino la facolta'  di  cui  al
comma  1,  lettera  b),  si  dotano  di  un   documento   di   natura
programmatica denominato Documento attuativo per le politiche per  la
casa contenente anche previsioni di natura finanziaria. 
  5. L'attuazione degli interventi previsti dalla variante di cui  al
comma 1, lettera b), e' condizionata all'approvazione  da  parte  del
Comune del Documento di cui al comma 4. 
  6. I dati  relativi  agli  interventi  di  ERS  ed  alle  eventuali
monetizzazioni di cui all'art. 26-bis, comma 6, sono  trasmessi  alla
Regione e alimentano l'Osservatorio regionale del  sistema  abitativo
di cui all'art. 12, che produrra' una relazione, entro il  30  giugno
di  ogni  anno,  dove  evidenziare,  in  particolare,  gli  obiettivi
raggiunti complessivamente e quelli  raggiunti  nel  corso  dell'anno
precedente, l'attuazione data  dai  comuni  mediante  l'adozione  dei
piani e programmi previsti,  le  risorse  pubbliche  complessivamente
disponibili sul territorio regionale e quelle  impegnate  ed  erogate
nel corso dell'anno precedente.».