(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I n. 24 del 21 dicembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) 1. L'art. 1 della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni e' sostituito dal seguente: «Art. 1. Oggetto della legge 1. Il trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali si articola in: a) indennita' di carica; b) spese di esercizio del mandato; c) assegno di fine mandato.».