(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
                   della Regione Liguria - Parte I 
                     n. 24 del 21 dicembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3
  (Testo unico  concernente  il  trattamento  economico  e  il  fondo
  mutualistico interno dei Consiglieri regionali) 
  1.  L'art.  1  della  legge  regionale  n.  3/1987   e   successive
modificazioni e integrazioni e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 1. 
 
 
                         Oggetto della legge 
 
  1. Il trattamento economico spettante ai Consiglieri  regionali  si
articola in: 
    a) indennita' di carica; 
    b) spese di esercizio del mandato; 
    c) assegno di fine mandato.».