(Pubblicato nel Bollettino  ufficiale  della  Regione  Friuli-Venezia
                 Giulia n. 52 del 27 dicembre 2012) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2007, recante organizzazione comune dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM), come modificato dal  regolamento  (CE)  n.  491/2009  del
Consiglio,  del   25   maggio   2009,   e   in   particolare   l'art.
103-octodecies, relativo alla ristrutturazione  e  riconversione  dei
vigneti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 555/2008  della  Commissione,  del  27
giugno 2008, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 479/2008 del  Consiglio  relativo  all'organizzazione  comune  del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con i Paesi terzi,  al  potenziale  produttivo  e  ai  controlli  nel
settore vitivinicolo; 
  Preso atto che il regolamento (CE) n. 479/2008  e'  stato  abrogato
dal regolamento (CE) n. 491/2009 e che i riferimenti  al  regolamento
abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) 1234/2007,  ai  sensi
dell'art. 3 del regolamento (CE) 491/2009; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali  8  agosto  2008,  n.  2553  (Disposizioni  nazionali  di
attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del  Consiglio  e  (CE)  n.
555/08 della Commissione per  quanto  riguarda  l'applicazione  della
misura  della  riconversione  e  ristrutturazione  dei  vigneti)  che
prevede,  in  particolare,  i  soggetti   beneficiari,   i   soggetti
autorizzati alla presentazione delle domande, le azioni ammissibili e
le  procedure,  individuando  le  competenze  in  capo  all'organismo
pagatore e alle Regioni; 
  Richiamato il proprio decreto 21 dicembre 2009, n.  0356/Pres.  con
cui e' stato emanato il regolamento recante il  «Piano  regionale  di
applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione
e riconversione dei vigneti in  attuazione  dell'art.  103-octodecies
del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre  2007.
Campagne vitivinicole dal 2009/2010 al 2012/2013»; 
  Ritenuto,  alla  luce  dell'esperienza  maturata  nell'applicazione
della  normativa  regionale  in   materia   di   ristrutturazione   e
riconversione dei vigneti, di emanare un nuovo regolamento  regionale
di applicazione del regime  di  sostegno  comunitario  in  attuazione
dell'art. 103-octodecies del regolamento  (CE)  n.  1234/2007  e  del
titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008, per  le
campagne vitivinicole dal 2012/2013 al 2014/2015, che  recepisca  gli
obiettivi  principali  e  piu'  attuali  della   ristrutturazione   e
riconversione dei vigneti finalizzati ad adeguare la produzione  alle
esigenze del mercato in continua evoluzione; 
  Considerata  l'esigenza  di  assicurare   mediante   i   piani   di
ristrutturazione e riconversione dei vigneti la riduzione  dei  costi
di produzione attraverso una  progressiva  sostituzione  dei  vigneti
obsoleti  con  altri  che  consentano   di   ottenere   miglioramenti
produttivi, nonche'  di  favorire  azioni  volte  ad  incentivare  la
riconversione varietale e il  reimpianto  di  vigneti  con  razionali
forma  di  allevamento  che  agevolino   la   meccanizzazione   delle
principali operazioni colturali; 
  Ritenuto,  in  particolare,  di  disciplinare,  in  conformita'  al
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
n. 2553/2008: 
  la tipologia dei soggetti beneficiari e  dei  soggetti  autorizzati
alla presentazione delle domande; 
  i requisiti di ammissibilita' per accedere all'aiuto, le  modalita'
di presentazione delle domande; 
  l'attribuzione dei punteggi alle domande ammissibili,  che  tengano
conto  del  miglioramento  della  qualita'  della  produzione,  delle
caratteristiche tecniche del vigneto  da  ristrutturare,  dell'ambito
territoriale nel quale lo stesso viene  realizzato,  della  tipologia
del piano di ristrutturazione e delle caratteristiche soggettive  del
richiedente; 
  le  azioni  ammissibili  e  il  relativo  importo   di   contributo
concedibile per ogni ettaro di vigneto ristrutturato e riconvertito; 
  Ritenuto, inoltre, al  fine  di  favorire  la  realizzazione  delle
operazioni di ristrutturazione  e  riconversione,  di  prevedere,  ai
sensi dell'art. 9, paragrafo 2 del regolamento (CE)  555/2008  e  del
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
n. 2553/2008, l'erogazione da parte dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AgEA), dei  contributi  solamente  in  forma  anticipata
rispetto alla conclusione dei lavori, purche'  gli  stessi  risultino
iniziati e venga presentata idonea garanzia bancaria o assicurativa a
favore di AgEA pari al centoventi per cento dell'anticipazione; 
  Atteso che, in  conformita'  alla  normativa  comunitaria,  non  e'
consentita l'erogazione di contributi a titolo di anticipo qualora il
produttore abbia gia' ricevuto un aiuto anticipato per  altra  misura
riguardante la stessa superficie vitata; 
  Visto  il  regolamento   di   organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli enti  regionali  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto 2004, n. 0277/Pres.; 
  Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Vista la deliberazione della giunta regionale 13 dicembre 2012,  n.
2241, con la quale la giunta medesima ha  approvato  il  «Regolamento
recante  le  modalita'  di  applicazione  del  regime   di   sostegno
comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per  le
campagne vitivinicole  dal  2012/2013  al  2014/2015,  in  attuazione
dell'art. 103-octodecies del regolamento (CE) 1234/2007 e del  titolo
II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008»; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante le modalita' di  applicazione
del  regime  di  sostegno   comunitario   alla   ristrutturazione   e
riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal  2012/2013
al 2014/2015, in attuazione dell'art. 103-octodecies del  regolamento
(CE) 1234/2007 e del titolo II, capo II, sezione 2,  del  regolamento
(CE) 555/2008» nel testo allegato al presente provvedimento del quale
costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO