(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
         della Regione Campania n. 72 del 19 novembre 2012) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha deliberato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 121, 4ª comma della Costituzione; 
  Visto  lo  Statuto  della  Regione  Campania  approvato  con  Legge
Regionale 28 maggio 2009, n. 6; 
  Visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la
potesta' regolamentare; 
  Visto il decreto Presidenziale n. 23 del 4 febbraio 2011; 
  Vista la delibera della Giunta Regionale n. 373 del 31 luglio 2012; 
  Considerato che il Consiglio Regionale non si  e'  pronunciato  nel
termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento : 
                               Art. 1 
 
                Finalita' ed oggetto del Regolamento 
 
  1. Al regolamento  del  24  luglio  2007  n.  3  (Disciplina  della
raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi  o  conservati
destinati al consumo e tutela  degli  ecosistemi  tartufigeni),  sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: 
    a) dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente: 
    «Articolo 8-bis - (Tavolo regionale di collegamento per la tutela
del tartufo in  Campania).  - 1. E'  istituito  presso  l'assessorato
regionale  all'agricoltura  e  foreste   il   tavolo   regionale   di
collegamento  per  la  tutela  del  tartufo  in  Campania,   previsto
nell'articolo  8,  comma  5.  della  legge  regionale,   di   seguito
denominato tavolo. 
    2. I componenti del tavolo, nominati dall'assessore competente in
materia di agricoltura e foreste, sono: 
      a) l'assessore o suo delegato, con funzione di presidente; 
      b)  il  presidente  della  commissione  consiliare   permanente
competente in materia di agricoltura e foreste o suo delegato; 
      c) il vicepresidente della  commissione  consiliare  permanente
competente in materia di agricoltura e foreste o suo delegato; 
      d) cinque  rappresentanti  delle  cinque  commissioni  tecniche
provinciali per la tutela del tartufo, previste nell'articolo 8 della
legge regionale; 
      e)  i  rappresentanti  delle  associazioni   dei   raccoglitori
riconosciute ai sensi dell'art. 10 della legge regionale; 
      f) un dirigente o un funzionario della  struttura  dirigenziale
avente competenza in materia di forestazione; 
      g) un dirigente o un funzionario della  struttura  dirigenziale
avente  competenza  in  materia  di  sperimentazione,   informazione,
ricerca e consulenza in agricoltura. 
    3. All'atto dell'insediamento, il tavolo elegge nel proprio  seno
il vice-presidente, nomina il segretario tra i dirigenti e funzionari
regionali componenti, ed adotta un proprio regolamento interno. 
    4. Il tavolo ha lo scopo di sviluppare  la  cooperazione  tra  le
istituzioni  preposte  all'attuazione  della  normativa  regionale  e
creare un collegamento permanente tra dette istituzioni e i  soggetti
privati della filiera del tartufo in Campania, in particolare con  le
associazioni dei raccoglitori riconosciute. 
    5. Il tavolo esprime, inoltre, pareri e proposte,  se  richiesti,
alle  amministrazioni   competenti   nelle   materie   trattate   dal
regolamento e dalla legge regionale. 
    6. Il tavolo  si  avvale  della  collaborazione  delle  strutture
amministrative regionali competenti in materia. Per la trattazione di
specifici argomenti, e su invito del Presidente, la partecipazione ai
lavori del tavolo puo' essere estesa ad  altri  soggetti  pubblici  e
privati, nonche' ad istituti universitari ed ad enti di ricerca. 
    7. La partecipazione ai lavori del tavolo e' a titolo gratuito. 
    8. Le attivita' di  segreteria  a  supporto  delle  riunioni  del
tavolo sono assicurate  dalla  direzione  regionale  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali. 
    9. Ai  fini  dell'attuazione  di  quanto  previsto  nel  presente
articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
regionali gia' previste a legislazione vigente. 
    b) il comma «2 dell'articolo 9» e' sostituito dal seguente: 
    2. «Il tesserino di idoneita' alla ricerca e raccolta dei tartufi
in Campania e' rilasciato dal  comune  di  residenza  anagrafica  del
richiedente ed e' conforme al modello tipo allegato  al  regolamento.
Il numero d'ordine del tesserino e' composto dal numero riferito alla
provincia nel cui territorio ricade il Comune  medesimo  (1=Avellino,
2=Benevento,  3=Caserta,  4=Napoli,  5=Salerno),  seguito,  dopo   la
sbarra, da un numero progressivo.» 
  c) il comma «3 dell'articolo 9» e' sostituito dal seguente: 
    3. «Per sostenere l'esame di idoneita' gli interessati presentano
domanda  in  carta  semplice,   con   l'indicazione   delle   proprie
generalita', agli uffici preposti  della  provincia  territorialmente
competente. A seguito di  superamento  dell'esame  di  idoneita',  la
provincia ne  comunica  l'esito,  in  uno  con  le  informazioni  del
richiedente, al comune di residenza anagrafica del  richiedente.  Per
il rilascio del tesserino l'interessato fa  pervenire  al  Comune  la
seguente documentazione: 
      a) numero due foto recenti formato tessera, 
      b) la fotocopia di valido documento di identita', 
      c) una marca da bollo e la ricevuta del versamento della  tassa
di  concessione  regionale  previsto  nell'articolo  17  della  legge
regionale.» 
    d) il comma «8 dell'articolo 9» e' sostituito dal seguente: 
    8. «Il tesserino e' vidimato  annualmente,  a  partire  dall'anno
solare successivo al rilascio, dal comune di residenza anagrafica del
richiedente.  La  richiesta  di  vidimazione  e'  accompagnata  dalla
ricevuta di  versamento  alla  tesoreria  regionale  della  tassa  di
concessione regionale annuale, che e' effettuato entro il 31  gennaio
dell'anno solare a cui si riferisce.» 
    e) il comma «12 dell'articolo 9» e' sostituito dal seguente: 
    12. «La struttura dirigenziale regionale  che  ha  competenza  in
materia di finanze e tributi e le province comunicano  al  comune  le
violazioni accertate con provvedimento definitivo. A cura del  comune
stesso le violazioni sono  riportate  sul  tesserino  all'atto  della
vidimazione.» 
    f) il comma «13 dell'articolo 9» e' sostituito dal seguente: 
    13.  «I  soggetti  residenti  in   Campania,   in   possesso   di
autorizzazione alla raccolta dei tartufi rilasciata da altra  regione
o provincia non campana, possono  chiedere  al  comune  di  residenza
anagrafica il rilascio di nuovo tesserino, previa consegna di  quello
gia' in possesso e pagamento della tassa di concessione regionale  di
vidimazione annuale prevista nell'articolo 10. Il comune provvede  ad
informare l'Ente che ha rilasciato il tesserino originario.» 
    g) dopo il comma «13 dell'articolo 9» e' inserito il seguente: 
    «13-bis. I comuni di cui al comma 2. comunicano alla provincia di
competenza   l'avvenuto   rilascio   e   la   documentazione    utile
all'aggiornamento   del   registro   anagrafico    provinciale    dei
raccoglitori autorizzati.». 
  Il presente Regolamento sara' pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale
della  Regione  Campania. E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania. 
 
                               CALDORO