(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 45/I-II del 6 novembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazione dell'articolo 53 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della provincia) 1. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 53 della legge sul personale della Provincia e' inserito il seguente: "1-quinquies. Anche in relazione ai processi di riorganizzazione, di accorpamento e di ridefinizione dei compiti e delle attivita' degli enti strumentali della Provincia, di cui all'articolo 33, comma l, lettere b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006, il personale che risulti eccedente presso i predetti enti, compreso il personale con qualifica dirigenziale, puo' essere messo a disposizione della Provincia, anche per il collocamento presso diversi enti strumentali della stessa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavoro, secondo quanto. stabilito con deliberazione della Giunta provinciale, previa verifica che la relativa assunzione sia stata disposta dall'ente strumentale attraverso procedure selettive coerenti con quelle indicate nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta stessa per l'anno 2012, anche se le assunzioni sono state disposte precedentemente a tale data. AI personale con qualifica dirigenziale possono essere affidati incarichi di direzione di strutture di secondo livello, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, e dal primo periodo del comma 3. La deliberazione della Giunta provinciale definisce, tra l'altro, la durata massima della messa a disposizione e le modalita' per la determinazione e la regolazione di rapporti finanziari tra gli enti. La durata massima della messa a disposizione non puo' essere comunque superiore a tre anni e gli enti strumentali non possono sostituire il personale messo a disposizione. La deliberazione e' adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative per il comparto autonomie locali.". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 31 ottobre 2012 DELLAI