(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n.  58  del
                          28 dicembre 2012 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                Proroga organi per riordino funzioni 
 
  1.  Nell'ambito  del   processo   di   riassetto   delle   funzioni
amministrative  delle  province  previsto  dall'  articolo   17   del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95  (Disposizioni  urgenti  per  la
revisione  della  spesa   pubblica),   convertito   in   legge,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e  nelle  more  del
complessivo  riordino  della  gestione   programmata   dell'attivita'
faunistico-venatoria e degli Ambiti Territoriali di  Caccia  (A.T.C.)
di cui alla legge regionale 17 maggio  1994,  n.  14  (Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio),  gli  organi  di  cui  all'  articolo  3,  comma  1   del
regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6  (Norme  per  la  gestione
degli Ambiti Territoriali di Caccia), in carica alla data di  entrata
in vigore della presente legge, sono prorogati, dal giorno successivo
alla loro scadenza  naturale,  fino  alla  prima  costituzione  degli
organi successiva all'entrata in  vigore  della  legge  regionale  di
riordino degli A.T.C. e comunque non oltre il 31 maggio 2013. 
  2. La Giunta regionale,  in  via  transitoria  per  il  periodo  di
proroga, ridetermina in riduzione  l'indennita',  il  compenso  ed  i
gettoni corrisposti agli organi degli A.T.C.. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Umbria. 
 
    Perugia, 27 dicembre 2012 
 
                               MARINI 
 
(Omissis).