(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
                        Esercizio provvisorio 
 
  1. Ai sensi dell'art. 56, comma 4, dello Statuto e dell'articolo 15
della legge  regionale  29  novembre  2001  n.  39  «Ordinamento  del
bilancio e della contabilita' della Regione», la Giunta regionale  e'
autorizzata ad esercitare provvisoriamente, dal  1°  gennaio  2013  e
fino al  momento  dell'entrata  in  vigore  della  relativa  legge  e
comunque non oltre il termine  stabilito  dalla  legge  regionale  29
novembre 2001, n. 39, il bilancio  di  previsione  per  l'anno  2013,
secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa  contenuti
nel disegno di legge n. 30/DDL  dell'U  dicembre  2012  «Bilancio  di
previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015»,
cosi' come approvato dalla Giunta regionale. 
  2. La gestione dello stato di previsione  della  spesa  di  cui  al
comma 1 e' autorizzata con esclusione delle spese  di  cui  alle  upb
U0185 «Fondo speciale per le spese correnti» e U0186 «Fondo  speciale
per le spese d'investimento» del disegno di legge  n.  30/DDL  dell'U
dicembre 2012 «Bilancio di  previsione  per  l'esercizio  finanziario
2013  e  pluriennale  2013-2015»,  nonche'   delle   spese   di   cui
all'allegato «Reiscrizioni derivanti da economie su  stanziamenti  di
spesa finanziati da assegnazioni  con  vincolo  di  destinazione»  al
medesimo DDL. 
  3.  Sono,  altresi',  escluse  dall'autorizzazione  alla   gestione
provvisoria di cui al comma 1, le spese individuate nella  Tabella  A
«Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa», allegata  al  disegno
di legge n. 29/DDL dell'U dicembre 2012 «Legge finanziaria  regionale
per l'esercizio 2013», fatte salve quelle per il finanziamento  della
legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 «Legge forestale  regionale»
e successive modificazioni e per il funzionamento dei seguenti enti e
societa'  regionali  per  le  quali  e'   autorizzata   la   gestione
provvisoria: 
    a) Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA); 
    b) Veneto agricoltura; 
    c) Veneto lavoro; 
    d) Veneto strade S.p.A.; 
    e) Agenzia regionale per la prevenzione e  protezione  ambientale
(ARPAV); 
    f) enti gestori di parchi e riserve naturali regionali; 
    g) Istituto regionale ville venete (IRVV); 
    h) Aziende regionali per il  diritto  allo  studio  universitario
ESU-ARDSU; 
    i) Sistemi territoriali S.p.A.; 
    j) Veneto acque S.p.A.; 
    k) Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale; 
    1) Veneto nanotech S.c.p.A.; 
    m) Veneto innovazione S.p.A.; 
    n) Rocca di Monselice S.r.l.; 
    o) Veneto promozione S.c.p.A.. 
  4. E', altresi',  autorizzata  la  gestione  provvisoria  volta  ad
erogare  l'anticipazione  mensile  alle  aziende  ULSS,   all'azienda
ospedaliera  di   Padova,   all'azienda   ospedaliera   universitaria
integrata  di  Verona  ed   all'istituto   oncologico   del   Veneto,
finalizzata al finanziamento del servizio sanitario regionale,  nella
misura massima del livello dell'anticipazione mensile definita  dallo
Stato. 
  5. Con riferimento alle spese di  cui  ai  commi  2  e  3,  escluse
dall'autorizzazione alla gestione provvisoria, e' comunque  possibile
procedere ai pagamenti in conto residui. 
  6. E' inoltre autorizzata la gestione delle spese atte a far fronte
a  situazioni  eccezionali  e  quelle  da  cui  possa   derivare   un
pregiudizio  patrimoniale  per  la  Regione  o  un   danno   per   la
collettivita'.