(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
          della Regione Toscana n. 63 del 24 novembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis).  
                               Art. 1 
 
      Modifiche all'art. 7-ter della legge regionale n. 69/2008 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 7-ter della  legge  regionale  24  dicembre
2008, n. 69 (Legge finanziaria per  l'anno  2009),  le  parole:  «tre
anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni». 
  2. Dopo il comma 7 dell'art. 7-ter della legge regionale n. 69/2008
sono aggiunti i seguenti: 
    «7-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore  del  presente
comma, la Giunta regionale  modifica  la  deliberazione  adottata  ai
sensi del comma 5 al fine di  rideterminare,  in  considerazione  del
termine di cui al comma  3,  le  modalita'  per  il  rimborso  ed  il
recupero delle somme anticipate. 
    7-ter. Le misure di compensazione  di  cui  al  comma  4,  attive
all'entrata  in  vigore  del  presente  comma  sono  interrotte.   La
decorrenza delle stesse riprende  in  presenza  di  inadempienza  dei
comuni rispetto al termine di cui al comma 3».