(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 63 del 24 novembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Modifiche all'art. 7-ter della legge regionale n. 69/2008 1. Al comma 3 dell'art. 7-ter della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009), le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni». 2. Dopo il comma 7 dell'art. 7-ter della legge regionale n. 69/2008 sono aggiunti i seguenti: «7-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, la Giunta regionale modifica la deliberazione adottata ai sensi del comma 5 al fine di rideterminare, in considerazione del termine di cui al comma 3, le modalita' per il rimborso ed il recupero delle somme anticipate. 7-ter. Le misure di compensazione di cui al comma 4, attive all'entrata in vigore del presente comma sono interrotte. La decorrenza delle stesse riprende in presenza di inadempienza dei comuni rispetto al termine di cui al comma 3».