(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 67 del 7 dicembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E m a n a il seguente regolamento: (Omissis). Art. 1 Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 3/1995 1. L'art. 2, della legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull'attivita' di tassidermia e imbalsamazione), e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Esercizio dell'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione). - 1. L'esercizio dell'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione e' subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP), nella quale viene attestata la frequenza ad un corso di formazione professionale obbligatoria. 2. Non e' tenuto alla frequenza del corso di formazione obbligatoria di cui al comma 1, chi e' autorizzato all'esercizio dell'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione in altre regioni. 3. I contenuti del corso di formazione obbligatoria di cui al comma 1, sono definiti con atto del dirigente della competente struttura regionale, ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo. 4. Il SUAP trasmette la SCIA alla provincia competente per territorio che effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.».