(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 67 del 7 dicembre 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E m a n a il seguente regolamento: (Omissi). Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione (art. 23, legge regionale n. 42/1998) 1. il presente regolamento, in attuazione dell'art. 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), disciplina gli obblighi a cui devono attenersi i gestori del servizio di trasporto pubblico locale effettuato con mezzi a guida vincolata diversi da quelli ferroviari, indipendentemente dal tipo di sede utilizzata, relativamente alle attivita' che interessano la tutela dell'utenza dei servizi programmati, anche svolti con servizio sostitutivo. 2. Per servizio sostitutivo si intende il servizio svolto, in sostituzione di corse effettuate con i mezzi descritti al comma I con autobus o servizio automobilistico. 3. Ai fini del rispetto degli obblighi del presente regolamento per soggetto gestore si intende il soggetto affidatario del servizio, di seguito indicato «gestore».