(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Toscana n. 67 del 7 dicembre 2012) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
(Omissi). 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
                (art. 23, legge regionale n. 42/1998) 
 
  1. il presente regolamento, in attuazione dell'art. 23 della  legge
regionale 31 luglio 1998, n. 42  (Norme  per  il  trasporto  pubblico
locale), disciplina gli obblighi a cui devono attenersi i gestori del
servizio di trasporto pubblico locale effettuato con  mezzi  a  guida
vincolata diversi da quelli ferroviari, indipendentemente dal tipo di
sede utilizzata, relativamente  alle  attivita'  che  interessano  la
tutela dell'utenza dei servizi programmati, anche svolti con servizio
sostitutivo. 
  2. Per servizio sostitutivo  si  intende  il  servizio  svolto,  in
sostituzione di corse effettuate con i mezzi descritti al comma I con
autobus o servizio automobilistico. 
  3. Ai fini del rispetto degli obblighi del presente regolamento per
soggetto gestore si intende il soggetto affidatario del servizio,  di
seguito indicato «gestore».