(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Toscana n. 72 del 21 dicembre 2012) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
           Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 
 
  1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2  del  regolamento
emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre
2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione  della  legge  regionale  31
maggio   2006,   n.   20   "Norme   per   la   tutela   delle   acque
dall'inquinamento") sono inserite le seguenti: 
  «b-bis) acque reflue agroalimentari: le  acque  reflue  provenienti
dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b)  e  c)
del decreto legislativo e le acque reflue provenienti  dalle  piccole
aziende agroalimentari  come  individuate  dal  decreto  ministeriale
emanato ai sensi dell'articolo 112, comma 2 del decreto legislativo; 
  b-ter) ammendante:  materiali  da  aggiungere  al  suolo  in  situ,
principalmente  per  conservarne  o  migliorarne  le  caratteristiche
fisiche  o  chimiche  o  l'attivita'  biologica,   disgiuntamente   o
unitamente tra loro, i cui  tipi  e  caratteristiche  sono  riportati
nell'allegato  4  al  decreto  legislativo  29  aprile  2010,  n.  75
(Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a
norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009);». 
  2. Dopo la lettera c) del comma  1  dell'articolo  2  del  d.p.g.r.
46/R/2008 e' inserita la seguente: 
  «c-bis) autocontrollo: l'insieme  delle  verifiche  effettuate  dal
gestore sullo scarico e sull'ingresso  dell'impianto  di  depurazione
delle acque reflue  urbane,  con  le  frequenze  minime  previste  in
attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 5, punto 1.1. della
parte  III  al  decreto  legislativo,  con  lo  scopo  di  monitorare
l'efficacia del processo depurativo;». 
  3. Dopo la lettera d) del comma  1  dell'articolo  2  del  d.p.g.r.
46/R/2008 sono inserite le seguenti: 
  «d-bis) codice di buona pratica agricola (CBPA): il codice  di  cui
al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole; 
  d-ter) concime: prodotto la  cui  funzione  principale  e'  fornire
elementi nutritivi alle piante come definito dal d.lgs. 75/2010; 
  d-quater) controllo di conformita':  l'insieme  degli  accertamenti
eseguiti sullo scarico degli  impianti  di  trattamento  delle  acque
reflue urbane costituito dai controlli dell'Agenzia regionale per  la
protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e dai controlli delegati,
utilizzati per la verifica di conformita' tabelle 1 e 2 dell'allegato
5 della parte III del decreto legislativo; 
  d-quinques)  controlli  ARPAT:  gli  accertamenti  eseguiti   sullo
scarico degli impianti di trattamento delle acque  reflue  urbane  da
ARPAT ai fini della verifica di conformita' alle tabelle 1 e 2, e per
i restanti parametri della tabella 3 dell' allegato 5 della parte III
del decreto legislativo e ad altri limiti definiti in sede  locale  o
negli atti autorizzativi; 
  d-sexties) controlli delegati:  l'insieme  delle  verifiche,  sullo
scarico e sull'ingresso  dell'impianto  di  depurazione  delle  acque
reflue  urbane,  che  in  attuazione  delle   disposizioni   di   cui
all'allegato 5, punto 1.1 della parte III  del  decreto  legislativo,
sono effettuate dal gestore, su delega dell' ARPAT, in conformita'  a
quanto previsto nei protocolli di controllo di  cui  alla  lettera  p
bis);». 
  4. Le lettere g) e h) del comma  1  dell'articolo  2  del  d.p.g.r.
46/R/2008 sono abrogate. 
  5. Dopo la lettera i) del comma  1  dell'articolo  2  del  d.p.g.r.
46/R/2008 sono inserite le seguenti: 
  «i-bis) fanghi di depurazione: i residui derivanti dai processi  di
depurazione come definiti all'articolo 2, comma  1,  lettera  a)  del
decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  99  (Attuazione   della
direttiva 86/278/CEE  concernente  la  protezione  dell'ambiente,  in
particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi  di  depurazione
in agricoltura); 
  i-ter) fertilizzante: qualsiasi sostanza che, per il suo  contenuto
in  elementi  nutritivi  o  per  le  sue  peculiari   caratteristiche
chimiche, fisiche e biologiche, contribuisce al  miglioramento  della
fertilita' del terreno agrario o al nutrimento delle specie  vegetali
coltivate o a un loro migliore  sviluppo  come  definito  dal  d.lgs.
75/2010;». 
  6. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008
e' abrogata. 
  7. La lettera k) del comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008
e' abrogata. 
  8. La lettera o) del comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008
e' sostituita dalla seguente: 
  «o) piano di emergenza: piano delle attivita' e delle azioni per il
contenimento e la riduzione dei rischi ambientali derivanti da  fatti
accidentali   o   ad   eventi   programmati   straordinari   connessi
all'esercizio degli impianti e delle reti;». 
  9. Dopo la lettera p) del comma  1  dell'articolo  2  del  d.p.g.r.
46/R/2008 e' inserita la seguente: 
  «p-bis) protocolli di  controllo:  i  protocolli  che  disciplinano
l'effettuazione del controllo  di  conformita'  e  dell'autocontrollo
degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, sottoscritti da
ARPAT e dal gestore dell'impianto, in attuazione  delle  disposizioni
di cui allegato 5, punto 1.1 della parte III del decreto legislativo,
in conformita' alle disposizioni di cui all'allegato 1 capo 3,  punto
3.1 al presente regolamento;»". 
  10. La  lettera  u)  del  comma  1  dell'articolo  2  del  d.p.g.r.
46/R/2008 e' sostituita dalla seguente: 
  «u)  stallatico:  gli  escrementi  e/o  l'urina   di   animali   di
allevamento diversi da pesci  d'allevamento,  con  o  senza  lettiera
cosi' come definito dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recante norme  sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai  prodotti  derivati
non destinati al consumo umano e che abroga il  regolamento  (CE)  n.
1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);». 
  11. Dopo la lettera u) del comma 1  dell'articolo  2  del  d.p.g.r.
46/R/2008 e' inserita la seguente: 
  «u-bis) stoccaggio: deposito di effluenti di allevamento, di  acque
di vegetazione e di acque reflue provenienti  dalle  aziende  di  cui
all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. 152/2006  e
da piccole aziende agroalimentari;». 
  12. La  lettera  v)  del  comma  1  dell'articolo  2  del  d.p.g.r.
46/R/2008 e' sostituita dalla seguente: 
  «v) stoccaggio di acque reflue agroalimentari:  il  deposito  delle
acque reflue agroalimentari destinate all'utilizzazione agronomica;».