(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Toscana n. 74 del 27 dicembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis); 
                               Art. 1 
 
         Misure di contenimento della spesa per il personale 
     delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale 
 
  1. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale  adottano
misure di riduzione delle spese, in  linea  con  le  previsioni  gia'
contenute nella legge  regionale  29  dicembre  2010,  n.  65  (Legge
finanziaria  per  l'anno   2011)   e,   in   particolare,   procedono
all'adozione di  misure  per  il  contenimento  della  spesa  per  il
personale che, in conformita' a quanto sancito dall'art. 2, comma 71,
della legge 3 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per  la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  "legge  finanziaria
2010"), nonche' dall'art. 17, comma 3,  del  decreto-legge  6  luglio
2011,  n.   98   (Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 73,
della legge 191/2009, siano idonee a garantire che  la  spesa  stessa
non superi  il  corrispondente  ammontare  dell'anno  2004  diminuito
dell'1,4 per cento. 
  2. Al fine di cui al comma 1, si considerano anche le spese per  il
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,  con  contratto
di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con
altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. 
  3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma  2,
le spese per il personale sono considerate al netto: 
    a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati  relativi  ad  anni
precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 
    b) per  l'anno  2013,  delle  spese  derivanti  dai  rinnovi  dei
contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti  successivamente
all'anno 2004. 
  4. Sono comunque fatte salve, e  devono  essere  escluse,  sia  per
l'anno 2004, sia per l'anno 2013, le spese di personale totalmente  a
carico di  finanziamenti  comunitari  o  privati,  nonche'  le  spese
relative alle assunzioni  a  tempo  determinato  e  ai  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti
di  ricerca  finanziati  ai  sensi  dell'art.  12-bis   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino  della  disciplina  in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23  ottobre  1992,
n. 421).