(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 75 del 28 dicembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis); Art. 1 Contributo per l'attivita' dei gruppi consiliari 1. Per il finanziamento delle proprie attivita' istituzionali, e' assegnato a ciascun gruppo consiliare organizzato ai sensi dell'art. 16 dello statuto, un contributo annuo fisso, al netto delle spese per il personale, in ragione di euro 5.000,00 per ogni consigliere aderente al gruppo cui si aggiunge una somma complessiva di euro 0,05 per ogni residente nella regione, secondo i dati l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili all'entrata in vigore della presente legge. Quest'ultima somma e' ripartita tra i gruppi secondo criteri definiti con deliberazione dell'ufficio di presidenza. 2. Per il gruppo misto di cui all'art. 16, comma 3, dello statuto, il contributo e' assegnato direttamente a ciascun consigliere che fa parte del gruppo, qualora i consiglieri aderenti al gruppo stesso siano almeno due. Se al gruppo misto aderisce un solo consigliere il contributo non e' erogato.