(Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale 
         della Regione Siciliana n. 2 dell'11 gennaio 2013) 
 
 
                          REGIONE SICILIANA 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Modifiche alla legge regionale n. 9/2010 in  materia  di  affidamento
  del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Proroga di termini. 
  1. All'art. 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 8  aprile
2010, n. 9, dopo le parole «dalle S.R.R.» sono aggiunte le parole  «o
dai soggetti indicati al comma 2-ter dell'art. 5». 
  2. All'art. 5 della legge regionale n. 9/2010, dopo il comma  2-bis
e' inserito il seguente: 
    «2-ter. Nel territorio di ogni ambito individuato  ai  sensi  dei
commi precedenti, nel rispetto del comma 28 dell'art. 14 del  decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, sostituito dall'art. 19, comma 1, lettera b),
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  i  Comuni,  in  forma  singola  o
associata, secondo le modalita' consentite dal decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,
previa redazione di un piano di intervento, con  relativo  capitolato
d'oneri e quadro economico di spesa, coerente  al  Piano  d'ambito  e
approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e  dei  servizi  di
pubblica utilita', Dipartimento regionale dell'acqua e  dei  rifiuti,
possono procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione
del servizio  di  spazzamento,  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti.
L'Assessorato,   che   verifica   il   rispetto   dei   principi   di
differenziazione,  adeguatezza  ed  efficienza  tenendo  conto  delle
caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e  trasporto  di
tutti i rifiuti urbani e assimilati, deve pronunciarsi  entro  e  non
oltre il termine di sessanta giorni  dalla  ricezione  del  piano  di
intervento. L'eventuale richiesta di documenti di  integrazione  deve
intervenire nel rispetto del predetto termine. I piani di  intervento
approvati sono recepiti all'interno del Piano regionale  di  gestione
dei rifiuti entro novanta giorni dalla data di approvazione da  parte
dell'Assessorato regionale dell'energia e  dei  servizi  di  pubblica
utilita'.». 
  3. All'art. 8, comma 1, della legge regionale n.  9/2010,  dopo  le
parole «La S.R.R.» sono inserite le seguenti: «,salvo quanto previsto
dal comma 2-ter dell'articolo 5,». 
  4. All'art. 15 della legge regionale n. 9/2010,  dopo  il  comma  1
sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Nei casi previsti dal comma 2-ter dell'articolo  5  resta
fermo che la stipula e  la  sottoscrizione  del  contratto  d'appalto
relativo ai singoli comuni hanno luogo fra l'appaltatore e la singola
amministrazione comunale,  che  provvede  direttamente  al  pagamento
delle  prestazioni  ricevute  e  verifica  l'esatto  adempimento  del
contratto. 
    1-ter. In sede di affidamento del servizio mediante procedura  di
evidenza pubblica, trova applicazione quanto  previsto  dal  comma  2
dell'art. 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito
con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.». 
  5. All'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 9/2010, le parole
«la S.R.R. definisce» sono sostituite dalle parole «la  S.R.R.,  o  i
soggetti di cui al comma 2-ter dell'art. 5, definiscono». 
  6. All'art. 18 della legge regionale n. 9/2010, dopo il comma 5-bis
sono inseriti i seguenti: 
    «5-ter. Relativamente agli  impianti  di  cui  al  comma  1  sono
assegnate, altresi', all'Assessorato  regionale  dell'energia  e  dei
servizi   di   pubblica   utilita'   le   competenze   di    rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale di  cui  all'art.  29-ter  e
seguenti  del  decreto   legislativo   3   aprile   2006,   n.   152,
esclusivamente per le opere previste al punto  5  dell'allegato  VIII
alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
    5-quater. La risoluzione dei conflitti tra  i  soggetti  pubblici
coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti e  bonifica  dei  siti
inquinati puo' avvenire, fermo  restando  il  ricorso  agli  ordinari
rimedi giurisdizionali, in via amministrativa mediante  l'attivazione
di un procedimento ad  istanza  dell'ente  che  ne  abbia  interesse.
L'istanza e' diretta al dirigente generale del Dipartimento regionale
dell'acqua e dei rifiuti che,  sentite  le  parti  ed  assicurato  il
contraddittorio, nel termine di  novanta  giorni  emette  un  proprio
decreto risolutivo del conflitto. Avverso la decisione del  dirigente
generale del Dipartimento regionale dell'acqua  e  dei  rifiuti  sono
esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali.». 
  7. All'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 9/2010, le parole
«30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013». 
  8. All'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 9/2010, le parole
«30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013». 
  9. All'art. 19, comma 2-bis, della legge regionale n. 9/2010,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) le  parole  «il  30  settembre  2012»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il 30 settembre 2013»; 
    b)  le  parole  «il  31  dicembre  2012»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il 31 dicembre 2013». 
  10. All'art. 19 della legge regionale n. 9/2010,  il  comma  12  e'
sostituito dal seguente: 
    «12.  Fino  all'inizio  della  gestione  da  parte  dei  soggetti
individuati ai sensi  dell'art.  15,  e  comunque  non  oltre  il  30
settembre 2013, i soggetti gia' deputati alla gestione integrata  del
ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa  coinvolti,  continuano  a
svolgere le competenze loro attualmente attribuite.».