(Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 2 dell'11 gennaio 2013) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale n. 9/2010 in materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Proroga di termini. 1. All'art. 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, dopo le parole «dalle S.R.R.» sono aggiunte le parole «o dai soggetti indicati al comma 2-ter dell'art. 5». 2. All'art. 5 della legge regionale n. 9/2010, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: «2-ter. Nel territorio di ogni ambito individuato ai sensi dei commi precedenti, nel rispetto del comma 28 dell'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituito dall'art. 19, comma 1, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i Comuni, in forma singola o associata, secondo le modalita' consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'ambito e approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita', Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, possono procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti. L'Assessorato, che verifica il rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati, deve pronunciarsi entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del piano di intervento. L'eventuale richiesta di documenti di integrazione deve intervenire nel rispetto del predetto termine. I piani di intervento approvati sono recepiti all'interno del Piano regionale di gestione dei rifiuti entro novanta giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita'.». 3. All'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 9/2010, dopo le parole «La S.R.R.» sono inserite le seguenti: «,salvo quanto previsto dal comma 2-ter dell'articolo 5,». 4. All'art. 15 della legge regionale n. 9/2010, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nei casi previsti dal comma 2-ter dell'articolo 5 resta fermo che la stipula e la sottoscrizione del contratto d'appalto relativo ai singoli comuni hanno luogo fra l'appaltatore e la singola amministrazione comunale, che provvede direttamente al pagamento delle prestazioni ricevute e verifica l'esatto adempimento del contratto. 1-ter. In sede di affidamento del servizio mediante procedura di evidenza pubblica, trova applicazione quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.». 5. All'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 9/2010, le parole «la S.R.R. definisce» sono sostituite dalle parole «la S.R.R., o i soggetti di cui al comma 2-ter dell'art. 5, definiscono». 6. All'art. 18 della legge regionale n. 9/2010, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti: «5-ter. Relativamente agli impianti di cui al comma 1 sono assegnate, altresi', all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita' le competenze di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 29-ter e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 5-quater. La risoluzione dei conflitti tra i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati puo' avvenire, fermo restando il ricorso agli ordinari rimedi giurisdizionali, in via amministrativa mediante l'attivazione di un procedimento ad istanza dell'ente che ne abbia interesse. L'istanza e' diretta al dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti che, sentite le parti ed assicurato il contraddittorio, nel termine di novanta giorni emette un proprio decreto risolutivo del conflitto. Avverso la decisione del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti sono esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali.». 7. All'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 9/2010, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013». 8. All'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 9/2010, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013». 9. All'art. 19, comma 2-bis, della legge regionale n. 9/2010, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole «il 30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2013»; b) le parole «il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2013». 10. All'art. 19 della legge regionale n. 9/2010, il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti gia' deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite.».