(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
            della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II 
                       dell'11 dicembre 2012) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della giunta  provinciale  del  12  novembre
2012, n. 1688; 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
  1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del presidente  della  giunta
provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche,  e'  cosi'
sostituito: 
  «2. Per il calcolo delle tariffe e per il pagamento  delle  tariffe
non a carico dell'utente e dei suoi nuclei familiari sono competenti: 
    a) il comune ove risulta il domicilio di soccorso, ossia l'ultima
residenza italiana ufficiale dell'utente al momento in cui ha  inizio
l'ospitalita' in un servizio residenziale o la sua  frequenza  di  un
servizio se mi residenziale, in caso di  servizi  di  competenza  del
comune; nel caso in  cui  l'utente  provenga  da  un  altro  servizio
sociale  residenziale,  il  comune  ove  risulta  l'ultima  residenza
italiana ufficiale dell'utente nel momento in cui  e'  stato  accolto
per la prima volta in un servizio residenziale; 
    b) 1) se l'utente e'  maggiorenne:  l'ente  gestore  dei  servizi
sociali nel cui territorio l'utente ha stabile dimora al  momento  in
cui ha inizio  l'ospitalita'  presso  famiglie  affidatarie,  servizi
residenziali o semiresidenziali o la frequenza di servizi  rientranti
nelle funzioni delegate di cui all'art. 10 della legge provinciale 30
aprile 1991, n. 13, e successive modifiche; 
      2) se l'utente e' minorenne: indipendentemente dal  momento  in
cui ha inizio l'ospitalita'  o  la  frequenza  del  servizio,  l'ente
gestore dei servizi sociali nel cui territorio hanno stabile dimora i
genitori,  il  genitore  o  il  rappresentante   legale   dell'utente
minorenne,  oppure  l'ente  gestore  dei  servizi  sociali  nel   cui
territorio ha stabile dimora il genitore a cui  il  minore  e'  stato
giuridicamente affidato o presso cui il minore ha la  residenza,  nel
caso di genitori separati o divorziati.».