(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 5 ordinario del 6 febbraio 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Integrazione alla legge regionale n. 30/2002 1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 30, recante «Riconoscimento di un centro regionale di eccellenza in oftalmologia all'Unita' operativa di ottica fisiopatologica della ASL di Chieti» e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Istituzione Polo unico regionale). - 1. E' istituito il Polo unico regionale di alta specializzazione per la prevenzione della cecita' e per la rieducazione e riabilitazione visiva presso il Centro regionale di eccellenza in oftalmologia dell'azienda sanitaria locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti anche ai sensi e per gli effetti della legge 28 agosto 1977, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecita' e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati) ed in adempimento all'accordo 20 maggio 2004 ‟Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Attivita' dei centri per educazione e riabilitazione visiva e criteri di ripartizione delle risorse, di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 284"". 2. Al Polo di cui al comma 1 sono attribuiti i seguenti ruoli: a) coordinamento clinico scientifico dei centri ipovisione presenti nel territorio regionale; b) istituzione dell'Osservatorio epidemiologico regionale in accordo a quanto richiesto dal Ministero della salute; c) programmazione delle attivita' riabilitative a favore dei pazienti ipovedenti; d) istituzione del Centro traumatologico regionale per l'oftalmologia.».