(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo 
                 n. 5 ordinario del 6 febbraio 2013) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
            Integrazione alla legge regionale n. 30/2002 
 
  1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 27  dicembre  2002,  n.  30,
recante «Riconoscimento di  un  centro  regionale  di  eccellenza  in
oftalmologia all'Unita' operativa di ottica fisiopatologica della ASL
di Chieti» e' inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis (Istituzione Polo unico regionale). - 1.  E'  istituito
il Polo unico regionale di alta specializzazione per  la  prevenzione
della cecita' e per la rieducazione e riabilitazione visiva presso il
Centro regionale di eccellenza in oftalmologia dell'azienda sanitaria
locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti anche ai sensi e  per  gli  effetti
della legge 28 agosto 1977, n. 284 (Disposizioni per  la  prevenzione
della cecita' e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale
e lavorativa dei ciechi pluriminorati) ed in adempimento  all'accordo
20 maggio 2004 ‟Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Attivita'  dei
centri  per  educazione  e  riabilitazione  visiva   e   criteri   di
ripartizione delle risorse, di cui alla  legge  28  agosto  1997,  n.
284"". 
  2. Al Polo di cui al comma 1 sono attribuiti i seguenti ruoli: 
  a) coordinamento clinico scientifico dei centri ipovisione presenti
nel territorio regionale; 
  b)  istituzione  dell'Osservatorio  epidemiologico   regionale   in
accordo a quanto richiesto dal Ministero della salute; 
  c)  programmazione  delle  attivita'  riabilitative  a  favore  dei
pazienti ipovedenti; 
  d)   istituzione   del   Centro   traumatologico   regionale    per
l'oftalmologia.».