(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia - Suppl. ord. n. 37 del del 28 dicembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 7/2000 1. All'art. 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole «termini stabiliti» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto disposto dagli articoli 27 e 27-bis»; b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. La mancata o tardiva adozione del provvedimento di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della performance individuale del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria, nonche', ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile. 1-ter. In caso di inerzia del soggetto competente all'adozione del provvedimento trova applicazione il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, il quale e' adeguato ai principi desumibili dall'art. 2, commi da 9-bis a 9-quinquies, della legge n. 241/1990, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012). 1-quater. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento il soggetto che ha richiesto il rilascio del provvedimento amministrativo puo' rivolgersi al soggetto competente a esercitare il potere sostitutivo perche' concluda il procedimento entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto.».