(Pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della  Regione  Friuli-Venezia
                               Giulia 
            - Suppl. ord. n. 37 del del 28 dicembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 7/2000 
 
  1. All'art. 3 della legge regionale 20  marzo  2000,  n.  7  (Testo
unico delle norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 dopo le parole «termini stabiliti» sono inserite le
seguenti: «, fermo restando  quanto  disposto  dagli  articoli  27  e
27-bis»; 
    b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. La mancata o tardiva adozione del provvedimento di cui al
comma  1  costituisce  elemento  di  valutazione  della   performance
individuale del responsabile  del  procedimento  e  del  responsabile
dell'istruttoria, nonche', ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge
7 agosto 1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi),
della responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile. 
    1-ter. In caso di inerzia del  soggetto  competente  all'adozione
del provvedimento trova applicazione il regolamento di organizzazione
dell'amministrazione regionale e degli enti regionali,  il  quale  e'
adeguato ai  principi  desumibili  dall'art.  2,  commi  da  9-bis  a
9-quinquies,  della  legge  n.   241/1990,   entro   novanta   giorni
dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n.  26
(Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012). 
    1-quater. Decorso inutilmente il termine per la  conclusione  del
procedimento  il  soggetto  che  ha   richiesto   il   rilascio   del
provvedimento amministrativo puo' rivolgersi al soggetto competente a
esercitare il potere sostitutivo  perche'  concluda  il  procedimento
entro  un  termine  pari  alla  meta'   di   quello   originariamente
previsto.».