(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
         Trentino-Alto Adige n. 8/I-II del 19 febbraio 2013) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Visto l'art. 53 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il  Trentino
Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia  emana,
con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; 
  Visto l'art. 54, comma  1,  numero  1,  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica, secondo il quale la  Giunta  provinciale
e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale; 
  Vista la legge provinciale n. 26 del 1993; 
  Visto il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.  recante  «Regolamento
di attuazione della  legge  provinciale  10  settembre  1993,  n.  26
concernente  "Norme  in  materia  di  lavori  pubblici  di  interesse
provinciale e per la trasparenza negli appalti"». 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 181  di  data  8
febbraio  2013,  avente  ad  oggetto:  «Modifiche  dell'articolo   63
(offerte anomale) del D.P.P. 11 maggio  2012,  n.  9-84/Leg.  recante
"Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993,
n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici  di  interesse
provinciale e per la trasparenza negli appalti"». 
 
                               Emana: 
 
il seguente regolamento: 
  «Modifiche dell'art. 63 (Offerte  anomale)  del  D.P.P.  11  maggio
2012, n. 9-84/Leg. recante "Regolamento  di  attuazione  della  legge
provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di
lavori pubblici di interesse provinciale e per la  trasparenza  negli
appalti"». 
                               Art. 1 
 
                        Modiche dell'art. 63 
               del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. 
 
  1. All'art. 63 del D.P.P. 11  maggio  2012,  n.  9-84/Leg.  recante
«Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993,
n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici  di  interesse
provinciale e per la trasparenza negli appalti"», sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, dopo le parole «39,  comma  1,  lettera  a)»  sono
aggiunte le parole «e comma 3»; le parole «ai successivi commi»  sono
sostituite dalle parole «commi 2, 3 e 4»; 
    b) al comma 3 le  parole  «non  applica  l'esclusione  automatica
delle offerte anomale e» sono soppresse; 
    c) al comma 5, le parole «Ai  fini  dei  commi  precedenti»  sono
sostituite dalle seguenti «Ai fini di questo articolo»; 
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. L'esclusione automatica delle offerte anomale,  di  cui  ai
commi 1, 2, 3 e 4, non si applica nel caso in  cui  il  numero  delle
offerte ammesse e' inferiore a dieci. Se il numero delle  offerte  e'
inferiore  a  dieci,  l'amministrazione  individua   l'offerta   piu'
conveniente dal punto di vista economico  mediante  applicazione  del
sistema  della  media  mediata  individuata   secondo   la   seguente
procedura: 
        a) e' calcolata la media aritmetica dei  ribassi  percentuali
delle offerte ammesse e, qualora siano state presentate  offerte  con
ribasso superiore o inferiore di  oltre  dieci  punti  rispetto  alla
sopra indicata media, la medesima  e'  nuovamente  calcolata  in  via
definitiva senza tenere conto delle predette offerte; 
        b) sono considerate anomale ed automaticamente escluse  dalla
gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso che  superi
la media aritmetica definitiva calcolata secondo quanto previsto alla
lettera a); 
        c) l'esclusione automatica non si applica nel caso in cui  il
numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.» 
  Il presente decreto sara'  pubblicato  nel  «Bollettino  ufficiale»
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e  di
farlo osservare. 
    Trento, 15 febbraio 2013 
 
                               PACHER 
 
  (Omissis).