(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 8/I-II del 19 febbraio 2013) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; Vista la legge provinciale n. 26 del 1993; Visto il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. recante «Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"». Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 181 di data 8 febbraio 2013, avente ad oggetto: «Modifiche dell'articolo 63 (offerte anomale) del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. recante "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"». Emana: il seguente regolamento: «Modifiche dell'art. 63 (Offerte anomale) del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. recante "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"». Art. 1 Modiche dell'art. 63 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. 1. All'art. 63 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. recante «Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"», sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole «39, comma 1, lettera a)» sono aggiunte le parole «e comma 3»; le parole «ai successivi commi» sono sostituite dalle parole «commi 2, 3 e 4»; b) al comma 3 le parole «non applica l'esclusione automatica delle offerte anomale e» sono soppresse; c) al comma 5, le parole «Ai fini dei commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti «Ai fini di questo articolo»; d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. L'esclusione automatica delle offerte anomale, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci. Se il numero delle offerte e' inferiore a dieci, l'amministrazione individua l'offerta piu' conveniente dal punto di vista economico mediante applicazione del sistema della media mediata individuata secondo la seguente procedura: a) e' calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse e, qualora siano state presentate offerte con ribasso superiore o inferiore di oltre dieci punti rispetto alla sopra indicata media, la medesima e' nuovamente calcolata in via definitiva senza tenere conto delle predette offerte; b) sono considerate anomale ed automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi la media aritmetica definitiva calcolata secondo quanto previsto alla lettera a); c) l'esclusione automatica non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.» Il presente decreto sara' pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 15 febbraio 2013 PACHER (Omissis).