(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
          Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 27 febbraio 2013) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 9 della legge  regionale  31  dicembre  2012,  n.  27,
recante «Disposizioni per la formazione del  bilancio  pluriennale  e
annuale della Regione (Legge finanziaria 2013)», e, in particolare: 
      il comma 127, il quale prevede  che  la  Regione,  al  fine  di
facilitare  l'inserimento  lavorativo  e  sostenere  il  reddito   di
soggetti disoccupati, interviene con finanziamenti parziali o  totali
per la realizzazione di cantieri di lavoro per l'attivita'  forestale
e  vivaistica,  di  rimboschimento,  di  sistemazione  montana  e  di
costruzione di opere di pubblica utilita', diretti  al  miglioramento
dell'ambiente e degli spazi urbani; 
      il comma 128, il quale prevede che  per  la  realizzazione  dei
cantieri di cui al citato comma 127, le Province, i Comuni e le  loro
forme associative sono autorizzati a  utilizzare  in  via  temporanea
straordinaria  i  soggetti  disoccupati  ai  sensi  della   normativa
regionale e nazionale vigente, residenti  in  regione  alla  data  di
entrata in vigore della medesima legge; 
      il comma 135, il quale prevede che  la  Giunta  regionale,  con
apposito  Avviso  pubblico,  definisce  i  requisiti   dei   soggetti
disoccupati cui indirizzare l'intervento, la  misura  dell'indennita'
da corrispondere  agli  stessi,  le  modalita'  di  presentazione,  i
contenuti  dei  progetti  nonche',  nell'ipotesi   di   finanziamento
parziale, la quota a carico degli enti di cui al citato comma 128; 
      il comma 136, il quale prevede che  con  regolamento  regionale
sono  determinati  i  criteri  e  le  modalita'  di  concessione  dei
finanziamenti; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio  2013,  n.
130,  con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via  preliminare   il
regolamento recante «Regolamento concernente i criteri e le modalita'
di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni  e  loro
forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi
dell'art. 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31  dicembre
2012,  n.  27  (Legge  finanziaria  2013)»,   di   seguito   definito
Regolamento; 
  Sentito il Consiglio delle autonomie locali, il quale nella  seduta
dell'8 febbraio 2013 ha esaminato il testo del Regolamento  ai  sensi
degli articoli 34, comma 2, lettera b), e 36, comma  5,  della  legge
regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi  e  norme  fondamentali  del
sistema  Regione  -  autonomie  locali  nel  Friuli-Venezia   Giulia)
esprimendo sul  medesimo  parere  favorevole,  prendendo  atto  delle
seguenti modifiche di carattere tecnico: 
      all'art. 2, comma 1, lettera d), dopo la  parole  «pubblicato»,
sopprimere le parole «sul BUR e»; 
      all'art. 8, comma 2, dopo le parole «novanta giorni» sostituire
le parole «dal termine» con le parole «dalla data»; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e
del sistema elettorale,  ai  sensi  dell'art.  12  dello  Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2013,  n.
226, con la quale e' stato approvato il  «Regolamento  concernente  i
criteri e le modalita' di concessione di finanziamenti  a  favore  di
Province, Comuni e loro forme associative  per  la  realizzazione  di
cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 127 e seguenti,  della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013)»; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento concernente i criteri e le  modalita'
di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni  e  loro
forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi
dell'art. 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31  dicembre
2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013)», nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
    Udine, 15 febbraio 2013 
 
                                TONDO