(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9/I-II del 26 febbraio 2013) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 28 gennaio 2013 n. 120 Emana il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina la coltivazione, la raccolta, la lavorazione e la vendita di piante officinali, piante aromatiche e piante selvatiche, in attuazione dell'art. 1, comma 1 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche. 2. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trovano applicazione le definizioni e disposizioni contenute nelle norme nazionali e comunitarie in materia nonche' nei relativi accordi vigenti tra Stato, Regioni e Province autonome. 3. Il presente regolamento non si applica nei seguenti casi: a) coltivazione, raccolta, lavorazione e vendita di piante officinali, piante aromatiche, piante selvatiche o parti di esse, che tradizionalmente vengono utilizzate a scopo ornamentale; b) prodotti ad uso domestico a base di sostanze o preparazioni derivanti da piante officinali - diversi dalle sostanze alimentari, dai cosmetici e dai medicinali - destinati in via prevalente alla profumazione di ambienti e con una possibile azione residuale insetticida o repellente per gli insetti; c) coltivazione, prima lavorazione e vendita di piante officinali o parti di esse che tradizionalmente sono utilizzate come aromatizzanti in cucina, purche' non destinate alla produzione di infusi.