(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
         Trentino-Alto Adige n. 9/I-II del 26 febbraio 2013) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 28 gennaio 2013
n. 120 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina la coltivazione, la raccolta,
la lavorazione e la vendita di piante officinali, piante aromatiche e
piante selvatiche, in attuazione dell'art. 1,  comma  1  della  legge
provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche. 
  2. Per quanto non espressamente indicato nel presente  regolamento,
trovano applicazione le definizioni e  disposizioni  contenute  nelle
norme nazionali e comunitarie in materia nonche' nei relativi accordi
vigenti tra Stato, Regioni e Province autonome. 
  3. Il presente regolamento non si applica nei seguenti casi: 
    a)  coltivazione,  raccolta,  lavorazione  e  vendita  di  piante
officinali, piante aromatiche, piante selvatiche o parti di esse, che
tradizionalmente vengono utilizzate a scopo ornamentale; 
    b) prodotti ad uso domestico a base di  sostanze  o  preparazioni
derivanti da piante officinali - diversi dalle  sostanze  alimentari,
dai cosmetici e dai medicinali - destinati  in  via  prevalente  alla
profumazione  di  ambienti  e  con  una  possibile  azione  residuale
insetticida o repellente per gli insetti; 
    c) coltivazione, prima lavorazione e vendita di piante officinali
o  parti  di  esse  che   tradizionalmente   sono   utilizzate   come
aromatizzanti in cucina, purche' non  destinate  alla  produzione  di
infusi.